Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18239

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9476/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA NUOVA

117, presso lo studio dell’avvocato PIERLUCA DAL CANTO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 25/1/2016, la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del primo giudice, ha accolto l’opposizione proposta da S.M. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto allo S. il pagamento, in favore di R.A., di somme a titolo di compensi per l’attività professionale di avvocato svolta da quest’ultimo nell’interesse dello S.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il R. avesse gestito le controversie promosse nell’interesse dello S. in violazione dei doveri di diligenza sullo stesso incombenti, con la conseguente insussistenza di alcun diritto al compenso per l’attività prestata, se non limitatamente all’importo (largamente inferiore a quello originariamente ingiunto) riconosciuto dallo stesso S.;

che, avverso la sentenza d’appello, R.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi d’impugnazione;

che S.M. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria;

considerata, preliminarmente, la manifesta infondatezza dell’eccezione di costituzionalità dell’art. 380 bis c.p.c., (nel testo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016) sollevata dal ricorrente con la memoria depositata, condividendo il Collegio quanto sul punto già disposto da questa Corte sulla base di una motivazione da ritenersi in questa sede richiamata e integralmente riproposta (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017, Rv. 642729 – 01);

che, con il primo motivo, il R. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1176 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente un difetto di diligenza del ricorrente nell’adempimento delle proprie obbligazioni, avendo lo S. conseguito, ad esito dei giudizi curati dal R., tutti i risultati per i quali aveva rilasciato mandato a quest’ultimo;

che la censura è manifestamente infondata;

che, infatti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), la responsabilità professionale dell’avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sè non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell’interesse del cliente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17506 del 26/07/2010, Rv. 614893 – 01);

che, nel caso di specie, la corte territoriale – nel ritenere che l’erroneo mancato coinvolgimento, nel corso del giudizio di primo grado, dell’impresa indicata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (con la conseguente impossibilità, per il giudice adito, di pronunciare alcuna condanna, in favore dello S., per il conseguimento del credito risarcitorio contestualmente accertato), aveva ingiustificatamente ritardato la realizzazione degli interessi dell’avente diritto per l’inescusabile colpa grave del professionista ha accertato la responsabilità contrattuale di quest’ultimo, individuando coerentemente il danno patito dallo S. nell’imposta introduzione del giudizio d’appello al fine di ottenere il titolo necessario al conseguimento di quanto allo stesso spettante;

che tale decisione deve ritenersi adottata sulla base di una valutazione congruamente motivata sul piano logico e immune da vizi d’indole giuridica;

che, ciò facendo, la corte d’appello si è correttamente allineata al principio statuito nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006, Rv. 587540 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2836 del 26/02/2002, Rv. 552590 – 01);

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale deciso anche sulla base dell’apporto fornito dalla relatrice dott.ssa A.D. che aveva già deciso, in primo grado, uno dei giudizi introdotti nell’interesse dello S., senza che detto magistrato avvertisse doverosamente il ricorso di gravi ragioni di convenienza per astenersi dalla partecipazione alla decisione di cui alla sentenza impugnata in questa sede;

che il motivo è inammissibile;

che infatti il ricorrente ha limitato la doglianza proposta alla denuncia del preteso errore consistito nella mancata astensione della dott.ssa A. dalla partecipazione al giudizio d’appello (peraltro in violazione delle forme previste per il rilievo dei motivi di astensione o ricusazione del giudice), senza provvedere ad alcuna ulteriore articolazione critica nei confronti del ragionamento indicato dalla corte territoriale a fondamento della decisione assunta, in tal modo impedendo l’individuazione, in modo chiaro e univoco, degli eventuali vizi rinvenibili nell’iter logico seguito nella sentenza impugnata, o le premesse dell’eventuale errore di diritto denunciato;

che la sostanziale inidoneità della doglianza avanzata dal ricorrente a evidenziare il ricorso di alcun possibile vizio della sentenza impugnata vale a escludere la rituale integrazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo ravvisabile il ricorso di effettivi motivi d’impugnazione del provvedimento sottoposto a censura;

che, infatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

che, in riferimento al ricorso per Cassazione, tale nullità,

risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, sulla base delle ragioni che precedono, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

che al rigetto non segue l’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo lo S. svolto difese in questa sede.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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