Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26730/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VIA DELLA MODA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 34, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE BARTOLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIO DENIS giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BARTOLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per l’anno di imposta 2002, L’Agenzia delle entrate emise, nei confronti della società Via della Moda s.r.l., esercente attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, avviso di accertamento, basato sul riscontro documentale di una percentuale media di ricarico (del 26.31%), di gran lunga inferiore a quella rilevata al momento della verifica (del 60%).

Avverso l’avviso di accertamento la società contribuente propose ricorso alla commissione provinciale, che lo accolse, con sentenza confermata dalla commissione regionale, che respinse sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale della società contribuente.

Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità, per intempestività, del ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia.

Come risulta dalla stessa narrativa del controricorrente, al riguardo, va rilevato che, in relazione a sentenza di appello depositata il 9.9.2010, il ricorso dell’agenzia risulta affidato all’Ufficio postale per la notifica in data 31.10.2011, e, dunque, tempestivamente, nella prospettiva di cui all’art. 327 c.p.c., in considerazione dei periodi di sospensione feriale 9 – 15.9.2010 e 1.8 – 15.9.2011.

Tanto premesso, va osservato che, nel suo essenziale nucleo argomentatìvo la decisione di appello è così motivata: “… ritenuta corretta la ripresa a tassazione dei costi per Euro 8.140,00, privi di supporto documentale; considerato quanto ulteriormente motivato nella sentenza emessa dai giudici di prime cure, che, non meritando censura alcuna, va confermata, ritiene di respingere l’appello principale nonchè quello incidentale…”. E, che, tale essendo il tenore della sentenza impugnata, l’Agenzia deduce – con il primo motivo di ricorso – “nullità per assenza della motivazione in violazione dell’art. 36 c.p.c., n. 4”, in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e – con il secondo motivo di ricorso – “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.”, in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

La prima censura è fondata.

Le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano, invero, espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenersi corredata di decisione meramente apparente (cfr. Cass. 26825/09, 16762/06).

Alla stregua delle considerazioni che precedono – restando assorbito il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia (e risultando solo enunciato nelle conclusioni della società contribuente un ricorso incidentale assolutamente ignorato in narrativa), il ricorso dell’Agenzia va accolto.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso dell’Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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