Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 18239 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 11/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 16146-2015 proposto da:
SALIERNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDELE
LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
D’AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ASELLI;
– ricorrente contro

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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
– intimatoavverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE DEI CONTI – III”
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2018 dal Consigliere ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Giuseppe Aselli

Fatti di causa

Giuseppe Salierno propone ricorso ex art.362 ,primo comma,
c.p.c avverso la sentenza della Corte dei Conti- Sezione
Giurisdizionale Centrale- che ha accolto l’appello proposto
dall’INPDAP, oggi INPS, e «annullato» la sentenza della Corte
dei Conti della Regione Campania n.1665-2010 per non essere stato
convenuto in giudizio l’ INPDAP ,al quale erano state trasferite le
funzioni previdenziali ,già di competenza del Ministero del Tesoro .
Non presenta difese l’INPS.

Ragioni della decisione

1. La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Centrale-ha ritenuto
che nel giudizio di primo grado ,che aveva riconosciuto al Salierno il
diritto all’indennità integrativa speciale in misura intera sul
trattamento pensionistico in costanza di prestazione d’opera retribuita
dal 1 gennaio 79 fino al collocamento in quiescenza, non era stato

Ric. 2015 n. 16146 sez. SU – ud. 30-01-2018

-2-

09/01/2015.

convenuto in giudizio l’INPDAP a cui, ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n 479 e dell’art.2 della legge 8 agosto
1995 n. 335, erano state trasferite le competenze già proprie delle
Direzioni Provinciali del Tesoro in materia di gestione e di pagamento
delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato.

giudizio si era svolto nei confronti di un’amministrazione priva della
legittimazione passiva.
2.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n 479 e dell’articolo 21 del decreto legge 6
dicembre 2011 numero 201.
Con il secondo motivo si denunzia violazione falsa applicazione
dell’articolo 2504 bis c.c. in relazione alla disciplina della fusione per
incorporazione delle società.
3. I due motivi sono inammissibili in quanto afferiscono alla
questione della successione degli enti e non propongono alcuna
censura attinente alla giurisdizione.
Infatti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali
siano impugnate decisioni di un giudice speciale ,possono rilevare
unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della
giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il
proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata
esercitata( C>.

S.

ebb,12-

;

2 70 r 2

Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del
2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della I. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delier
ricorrente p-Filgei-pa-le—e—elei–Fi-eaFfent dell’ulteriore importo

Ric. 2015 n. 16146 sez. SU – ud. 30-01-2018

-3-

Di conseguenza ha annullato la sentenza di primo grado perché il

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

a

norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 30-1-2018
Il Consigliere estens.

Paola Francesca

E
OLI

IL C ANCEL

t Il President

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