Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3958/2018 R.G. proposto da:

TUR MECCANICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.P.G., quest’ultimo anche in proprio,

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Domenico D’ARRIGO, ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via M. Prestinari, n. 13, presso lo studio legale dell’avv.

Paola RAMADORI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2821/23/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata

il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2009, con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, tra le altre cose, l’indebita deduzione di costi per pubblicità promozionali, e dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio – che aveva esercitato l’opzione TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) ex art. 116 – con cui accertava la perdita di partecipazione del medesimo nella predetta società ed irrogava sanzioni al medesimo con separato atto di contestazione, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento a detti costi, sostenendo che la società contribuente non aveva dato prova “della necessità e effettività e dell’inerenza indiretta alla attività” delle spese di pubblicità;

– avverso tale statuizione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte nell’adunanza del 14/05/2018 ha deciso il ricorso;

– successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, il ricorrente T.P.G. ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio;

– pertanto, il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, nella camera di consiglio del 12/06/2019, provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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