Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18239 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20881 – 2019 R.G. proposto da:

AGENZIA del DEMANIO, – c.f. (OMISSIS), – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

CURATORE dell’eredità giacente di M.G. – c.f. (OMISSIS),

– in persona dell’avvocato Fabrizio Raimondi, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Tommaso Gulli, n. 11, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Sartorio che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

CHE BANCA s.p.a., – c.f./p. i.v.a. (OMISSIS), – in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli in data 31.12.2018

assunto nel procedimento iscritto al n. 4405/2018 r.g.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con provvedimento in data 31.12.2018 il Tribunale di Napoli, con riferimento all’eredità di M.G., nato a (OMISSIS), eredità dichiarata giacente con provvedimento dello stesso tribunale in data 2.7.2018, tra l’altro, approvava il conto della gestione depositato dal curatore, dichiarava chiusa l’eredità giacente, autorizzava il curatore al prelievo dal libretto intestato alla procedura dell’importo di Euro 600,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed accessori, a titolo di compensi professionali, nonchè dell’importo di Euro 242,63, a titolo di rimborso delle spese anticipate.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’Agenzia del Demanio; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L’avvocato Fabrizio Raimondi, curatore dell’eredità giacente di M.G., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità e con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

“Che Banca” s.p.a. non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Il controricorrente ha depositato memoria.

5. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 101 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio, la nullità del procedimento.

Premette che l’esperito ricorso è da reputare senz’altro ammissibile.

Indi deduce che il Tribunale di Napoli ha provveduto alla liquidazione del compenso al curatore dell’eredità giacente in difetto della previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di essa Agenzia, senza dubbio, quale erede necessario ed universale ex art. 586 c.c., controinteressata.

Deduce dunque che il provvedimento impugnato è radicalmente nullo.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Nulla osta a che il curatore dell’eredità giacente sia qualificato “ausiliario del magistrato” ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. n).

Del resto quivi si prevede che “ausiliario del magistrato” è altresì “qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato (…) può nominare a norma di legge”.

8. Su tale scorta si reputa che il rimedio esperibile avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli in data 31.12.2018, con il quale sono state liquidate le spese e le competenze all’avvocato Fabrizio Raimondi, curatore dell’eredità giacente di M.G., è, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, l’opposizione di cui al medesimo D.P.R., art. 170, opposizione ora disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, (cfr. Cass. (ord.) 5.5.2009, n. 10328, secondo cui avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell’eredità giacente, emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l’opposizione prevista dal suddetto D.P.R., art. 170, dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario competente).

9. Non vi è margine per far luogo alla condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Nonostante l’inammissibilità del ricorso non sussiste il presupposto della colpa grave ed, a fortiori, non sussiste il presupposto della mala fede (cfr. al riguardo Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912).

10. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente, Fabrizio Raimondi, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

“Che Banca” s.p.a. non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità va pertanto nei suoi confronti assunta.

11. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente, Agenzia del Demanio, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, Agenzia del Demanio, a rimborsare al controricorrente, Fabrizio Raimondi, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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