Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18238 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18238 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Ariano Irpino, con ordinanza R.G. 48/2012, depositata il 7.8.2012, nel
procedimento pendente fra:
EURONATALE SRL;
MIRI SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Data pubblicazione: 29/07/2013

In fatto e in diritto
Rilevato che, con ordinanza del 7 agosto 2012, il Tribunale di Ariano
Irpino ha sollevato conflitto di competenza avverso il decreto del 9
luglio 2012 del Tribunale di Torino che ha dichiarato la propria

sulla istanza di fallimento proposta il 16 marzo 2012 dalla Euronatale
s.r.l. nei confronti della MI.RI. s.r.1., che nel precedente mese di
ottobre 2011 aveva trasferito la propria sede legale da Torino a Ariano
Irpino;
che il pubblico ministero, cui il ricorso è stato trasmesso ex
art.380 ter comma 1 c.p.c., ha formulato le proprie conclusioni
chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino;
ritenuto che l’art.9 comma 2 1.fall. (come modificato dalla legge
n.5/2006) stabilisce l’irrilevanza, ai fini della competenza, del
trasferimento della sede dell’impresa avvenuto entro l’anno anteriore
alla istanza di fallimento; che nella specie la sede della società istante è
stata trasferita da Torino solo cinque mesi prima il deposito dell’istanza
di fallimento; che, in tale contesto, si mostra dunque priva di rilevanza
la verifica, sulla quale il Tribunale di Torino ha basato la sua
declaratoria di incompetenza, in ordine alla non effettività della
collocazione della sede legale in Torino; effettività che peraltro il
Tribunale di Ariano Irpino ha —con congrua motivazione- confermato
richiamando i documenti in atti, dai quali emerge come la MI.RI. s.r.l.
tenesse le proprie riunioni assembleari nel circondario del Tribunale di
Torino, nel quale si è svolta la quasi totalità della sua attività
commerciale;

Ric. 2012 n. 19266 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Ariano Irpino,

ritenuto pertanto che, in accoglimento dell’istanza proposta, il decreto
del Tribunale di Torino deve essere cassato e deve dichiararsi la
competenza del Tribunale stesso sulla istanza di fallimento;
P. Q. M.
La Corte cassa il decreto del Tribunale di Torino in data 9 luglio 2012,

rimette le parti per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 ma «o 2013
Il Pre e -nte

e dichiara la competenza del Tribunale di Torino dinanzi al quale

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