Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18238 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4880-2016 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato OSVALDO PIETRICOLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 10, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI LUIGI GUAZZOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO DE FELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5897/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 27/10/2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della fallita (OMISSIS) s.n.c., dell’atto con il quale D.P.G. (nato nel (OMISSIS)) (socio della società fallita) aveva ceduto all’omonimo ascendente D.P.G. (nato nel (OMISSIS)) un proprio immobile;

che avverso la sentenza d’appello, D.P.G. (nato nel (OMISSIS)) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione;

che la curatela del fallimento (OMISSIS) s.n.c. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle regole del giusto processo e lesione del diritto di difesa, per avere la corte territoriale assunto in decisione la causa d’appello senza aver previamente acquisito il fascicolo di primo grado, nonchè per aver erroneamente disatteso le censure sollevate nel merito avverso la sentenza del primo giudice;

che il ricorso è inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, infatti, detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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