Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18238 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25162-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARDINALI AUTO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia, per quanto ancora rileva, aveva accertato maggiori imponibili Ires, Irap ed Iva, per l’annualità 2004; ciò per effetto del riscontro: a) della contabilizzazione e conseguente deduzione a fini d’imposizione diretta e detrazione Iva di fattura (rilasciata dall’impresa individuale Cosmo Service, accertatamente costituente mera “cartiera”, priva di effettiva consistenza aziendale, ed istituita al solo fine della realizzazione di frodi intracomunitarie nel settore dell’Iva), concernente operazione (di acquisto di autovettura Volkswagen “Tuareg”) soggettivamente inesistente; b) della vendita extracomunitaria, in esenzione d’imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, di tre autovetture usate, in assenza di prova dell’effettiva esportazione dei veicoli medesimi.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

I giudici di appello affermarono la regolarità dell’acquisto della autovettura “Tuareg”, risultando emessa la relativa fattura da parte della venditrice Cosmo s.r.l. ed attestato da documentazione bancaria il correlativo pagamento; ritennero, poi, che la produzione in giudizio delle bollette doganali dimostrava l’avvenuta esportazione extracomunitaria delle tre autovetture usate cedute in esenzione d’imposta.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione in quattro motivi.

La società contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23 e 28, nonchè D.L. n. 42 del 1982, art. 4, lett. d (convertito in 1. 516/1982), modificato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 – censura la decisione impugnata per aver ritenuto l’illegittimità del recupero delle deduzioni e detrazioni connesse all’acquisto dell’autovettura Volkswagen “Tuareg” in funzione dell’oggettiva inesistenza dell’operazione, ancorchè ne risultasse, invece, contestata la mera soggettiva inesistenza.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la decisione impugnata, per il medesimo profilo sopra considerato, sul piano del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c. – censura la decisione impugnata, per il medesimo profilo sopra considerato, lamentando il malgoverno del criterio di distribuzione dell’onere della prova;

Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta a sostengo della avvenuta esportazione extracomunitaria della autovetture, nonostante che la stessa non fosse stata esibita a seguito di espressa richiesta effettuata in sede di verifica.

I primi tre motivi di ricorso, che per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

La stessa analisi della decisione impugnata rivela, invero, che – essendo l’accertamento fondato sulla soggettiva inesistenza dell’acquisto della dell’autovettura Volkswagen Tuareg – il giudice di appello ne ha motivato l’infondatezza in funzione dell’assenza dei presupposti probatori del carattere oggettivamente inesistente dell’operazione.

Anche il quarto motivo di ricorso è fondato.

In merito alla vendita extracomunitaria, in esenzione d’imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1, lett. c, di tre autovetture usate, la commissione regionale ha, invero, ritenuto provata la destinazione extracomunitaria dei veicoli, in violazione della sanzione di inutilizzabilità della documentazione che non era stata esibita dal contribuente in sede di verifica nonostante espressa richiesta (attestata dai brani del p.v.c. riportato in ricorso in prospettiva di autosufficienza); sanzione sancita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32 in materia di imposte dirette e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, così violando il dettato normativo e che già aveva condotto ad opposta determinazione il giudice di primo grado.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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