Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18238 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18238 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3114-2018 R.G. proposto da
PEZZINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato HAMMETTA CINCINELLI;
– ricorrente contro

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO C1.00238480560, in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in RONIA, VIA NIZZA n.22, presso lo

studio

dell’avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CESARE COSTA;
– resistente –

Data pubblicazione: 11/07/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il
19/11/2017 dal TRIBUNALE di VITERBO, sul procedimento
iscritto al n° 3078/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; in subordine ne chiede il
rigetto.

Ric. 2018 n. 03114 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

partecipata dell’ 11/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

FATTI DI CAUSA
Pezzini Mario ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42
cpc avverso l’ordinanza 19-11-2017 con la quale il Tribunale di Viterbo, nel
corso del procedimento R.G. n. 3078/2015 pendente tra lo stesso Pezzini ed il
Comune di S. Lorenzo Nuovo, avente ad oggetto pretese migliorie apportate in

ha rigettato la richiesta di sospensione del detto giudizio per asserita
pregiudizialità con altro pendente presso il TAR Lazio.
Il Comune di S. Lorenzo Nuovo ha presentato memoria difensiva nonché
ulteriore memoria ex art. 380 bis, comma 2, cpc.
Il P.G. ha chiesto l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Anche a prescindere dalla sollevata questione della tardività ex art. 47, comma
2, cpc, della proposizione, il ricorso è comunque inammissibile, in quanto
formulato avverso provvedimento di rigetto della domandata sospensione del
giudizio.
Come già statuito da questa S.C., invero, “l’ordinanza con cui il giudice nega la
sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,
non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 dello
stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima
norma, dalla “ratio” di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato
sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui
tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad
un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale”
(Cass. 5645/2017; conf. 19292/2005; 13126/2003).
Non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 96 cpc per la invocata condanna
per responsabilità aggravata.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

un campeggio condotto in locazione dal Pezzini su area di proprietà comunale,

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato
presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile,
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro
3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Rom in data 11-4-2018
I Presidente
ffa e Frasca

P. Q. M.

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