Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18238 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19090 – 2019 R.G. proposto da:

S.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso lo studio

dell’avvocato Fontanella Gianluca che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – c.f. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11089/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato S.G. citava a comparire Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dinanzi al Giudice di Pace di Roma, così proponendo opposizione ex art. 615 c.c., comma 1, avverso cartelle di pagamento – riferibili all’attività accertatrice di Roma Capitale – per il complessivo importo di Euro 2.185,86.

1.1. Resisteva Roma Capitale.

1.2. Veniva dichiarato contumace il concessionario per la riscossione.

1.3. Con sentenza n. 27545/2018 l’adito giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione.

2. Proponeva appello S.G..

2.1. Resisteva Roma Capitale.

2.2. Resisteva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

3. Con sentenza n. 11089/2019 il Tribunale di Roma – in dipendenza dell’intervenuto, nelle more del giudizio, annullamento dei ruoli relativi ai crediti pretesi da Roma Capitale – dichiarava la cessazione della materia del contendere; condannava, con distrazione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, virtualmente soccombente, alle spese di primo grado, che liquidava in Euro 300,00 per onorari ed in Euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, nonchè alle spese di secondo grado, che liquidava in Euro 500,00 per onorari ed in Euro 91,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensava integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra l’appellante e Roma Capitale.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

Deduce che il tribunale ha liquidato i compensi di ambedue i gradi di giudizio in forma omnicomprensiva ed in misura inferiore ai minimi.

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

8. Sussiste, sia per il primo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma sia per il secondo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Roma, la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui, rispettivamente, al prospetto n. 1 – giudizi innanzi al giudice di pace – ed al prospetto n. 2 – giudizi innanzi al tribunale – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).

Difatti, alla stregua della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi al giudice di pace), limitatamente al primo grado ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 112,50, fase introduttiva Euro 120,00, fase decisionale Euro 202,50.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 435,00. Viceversa il Tribunale di Roma ha liquidato la minor somma di Euro 300,00.

Difatti, alla stregua della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi al tribunale), limitatamente al secondo grado ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 202,50, fase introduttiva Euro 202,50, fase decisionale Euro 405,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 810,00. Viceversa il Tribunale di Roma ha liquidato la minor somma di Euro 500,00.

9. In accoglimento del ricorso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11089/2019, limitatamente alla liquidazione, con distrazione, delle spese di lite a carico dell’Agenzia delle Entrate, va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in relazione e nei limiti dello spiegato motivo, la sentenza del Tribunale di Roma n. 11089/2019; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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