Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18237 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18237 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 19828-2011 proposto da:
EDISTRADE SRL 02025970407 in persona dell ‘Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA
LONGO LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NELA PIER LUCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti INPS (SCCI) SPA 05870001004, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 29/07/2013

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente contro

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente Generale – Direttore della Direzione Centrale
Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso la Sede Legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CATALANO GIANDOMENICO, FRASCONA’
LORELLA, PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro
EQUITALIA SESTRI SPA 08704541005;
– intimata avverso la sentenza n. 414/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 31.3.2011, depositata il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Lucio Longo Laurita che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente (Inps) l’Avvocato Emanuele De Rose (per
delega avv. Antonino Sgroi) che si riporta ai motivi del controricorso;
udito per il controricorrente (Inail) l’Avvocato Lorena Frasconà che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 19828 sez. ML – ud. 14-06-2013
-2-

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 19828 sez. ML – ud. 14-06-2013
-3-

19828/2011 Edilstrade srl c. c. Inps + mai!, Equitalia e SCCI
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino dichiarava che l’indennità di trasferta per
del settore impiantistico metalmeccanico doveva essere assoggettata a contribuzione Inps e premi
Inail nella misura del 50% del loro ammontare. La Corte adita rilevava che l’appellante esercitava
attività di edilizia stradale e che i dipendenti operavano tutti con le stesse modalità, essendo tenuti a
svolgere ordinariamente la propria attività fuori sede. Costoro si trovavano ogni mattina presso il
deposito automezzi, prelevavano il materiale occorrente e si recavano, con i mezzi aziendali presso i
vari cantieri, rientravano quindi nella categoria dei cd. trasfertisti, essendo tenuti a svolgere l’attività
lavorativa sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede aziendale. Il relativo compenso, non
trattandosi di indennità di trasferta, doveva essere sottoposto a contribuzione nella misura del 50%.
La Corte territoriale affermava poi che il rapporto di lavoro intercorso con la società e Celio
Bardella era di natura subordinata e non si configurava come associazione in partecipazione. Infatti
il medesimo era stato mensilmente pagato in misura fissa, non aveva partecipato al rischio di
impresa concernente utili e perdite, non era stato adempiuto all’obbligo di rendiconto. Il rapporto
era di natura subordinata perché il medesimo doveva essere sempre a disposizione come capo
cantiere e la sua autonomia era giustificata dalle competenze tecniche di cui era in possesso.
La Corte riteneva altresì che dovessero essere assoggettate a contribuzione le ore di lavoro
straordinario prestate dai lavoratori Favata, Rosso e Bosco, avendo gli stessi così riferito, con ciò
fornendo un indizio di prova. In ogni caso doveva essere assoggettato a contribuitone il compenso
erogato per le ore necessarie a raggiungere il posto di lavoro, essendo i dipendenti obbligati a
presentarsi presso la sede aziendale per essere poi inviati a rendere la prestazione lavorativa in varie
località.
Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con cinque motivi.
Inps in proprio ed in rappresentanza della SCCI spa ed Inail resistono con controricorso, Equitalia è
rimasta intimata;
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che, secondo la sentenza impugnata, per gli operai tenuti
a svolgere l’attività fuori della sede di lavoro non sarebbe mai configurabile l’istituto della trasferta,
che invece non potrebbe essere esclusa, ed invoca le norme di carattere fiscale di cui al TU1R ed
alle circolari ministeriali.

gli anni dal 2002 al 2005, corrisposta sia ai dipendenti inquadrati nel settore edile, sia ai dipendenti

Con il secondo mezzo si duole che non sia stato considerato che l’indennità di trasferta veniva
erogata solo per i giorni di effettivo lavoro;
Con il terzo si duole che sia stata accolta la pretesa degli enti previdenziali, ancorché questi non
avessero prodotto i cronotachigrafi;
Con il quarto si denunzia difetto di motivazione per non avere tenuto conto, in relazione alla
posizione del Bardella, che costui aveva riferito essere stato pattuito un compenso fisso per le spese
all’atto dell’apertura dalla partita Iva.
Con il quinto si duole che sia stato sottoposto a contribuzione il compenso per lavoro straordinario,
nonostante non dimostrato e non dovendo in ogni caso essere considerato come orario di lavoro
quello necessario per raggiungere il luogo della prestazione.
Letta la relazione resa ex art. 380 vis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del quarto motivo e la
manifesta infondatezza degli altri;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti i primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
L’unica disposizione applicabile ratione temporis è l’art. 3 comma 6 d.lgs. n. 314 del 1997 che
recita “6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare…”
La sentenza impugnata ha accertato – con di accertamento di fatto di cui non sono stati lamentati
errori logici né giuridici, né la mancata considerazione di circostanze decisive, quindi incensurabile
in questa sede – che l’attività dell’impresa si esplica nei lavori di edilizia stradale, la quale richiede
necessariamente, di per sé, che la prestazione di attività lavorativa sia svolta fuori della sede
aziendale. Sembra allora trattarsi, senza che sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, del tipico
lavoro dei trasfertisti, il cui regime contributivo è disciplinato esclusivamente dalla disposizione
citata, mentre non rileva l’invocato regime fiscale.
Parimenti infondato è il quinto motivo, perché i Giudici di merito hanno ritenuto in fatto, con
congrua motivazione incensurabile in questa sede, che il lavoro straordinario era stato prestato e si
sono poi conformati alla giurisprudenza di questa Corte per cui l’orario necessario a recarsi sul
luogo di lavoro deve essere considerato come tempo di lavoro e quindi sottoposto a contribuzione.
E’ stato infatti affermato ( tra le tante Cass. n. 17511 del 26/07/2010) che « Il tempo per
raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al
normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla

e la partecipazione agli utili e di avere percepito 70.000 euro a titolo di partecipazione agli utili

prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato
a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per
svolgervi la sua prestazione lavorativa. >> Si trattava in quel caso del compenso per lavoro
straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la
durata di circa un’ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri.
Risulta invece manifestamente fondato il quarto motivo, in relazione alla posizione del capo
medesimo, per cui era stata pattuita una partecipazione agli utili e che a tal titolo gli era stata
erogata la somma di 70.000 euro. Sussiste quindi il difetto di motivazione su una circostanza
rilevante.
Va quindi accolto il quarto motivo e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione
al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2013.

Il presidente

cantiere Bardella, non avendo la sentenza impugnata considerato le dichiarazioni rese dal

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