Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18237 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10597/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAMERINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO ROSSI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato ROSSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. – esercente attività di commercio di biancheria intima – propose ricorso avverso avviso di accertamento, Irpeg, Iva, Irap, relative all’anno 2003, con il quale l’Agenzia delle entrate – sulla scorta di p.v.c. della G.d.F. in data 4.12.2003 e 16.2.2004 le aveva contestato l’omessa contabilizzazione, nel periodo 1.1.2003 – 14.10.2003, di ricavi (d’importo complessivo pari ad e 31.931,00), definiti in funzione dell’applicazione della percentuale di ricarico media ponderale alla differenza risultante tra il valore delle giacenze iniziali risultanti all’1.1.2003 e quello delle giacenze finali al 14.10.2003.

A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che, avendo provveduto al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, si era, successivamente, avvalsa della connessa facoltà di regolarizzazione delle scritture contabili di cui all’art. 14, comma 5, della Legge citata, in concreto rettificando in diminuzione le rimanenze finali al 31.12.2002 e, corrispondentemente, quelle iniziali al 31.1.2003, in modo da parificarle a quelle finali al 14.10.2003

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione che – in esito all’appello dell’Agenzia, la quale sottolineava, tra l’altro, la mancata attestazione dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla normativa evocata al fine della regolarizzazione in oggetto nonchè l’assenza di ogni prova in merito al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 6% del valore della contabilizzazioni regolarizzate fu confermata dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 1 e 5 – censura la decisione impugnata per aver ritenuto valida la modifica dei valori contabili effettuata dalla contribuente non all’atto della presentazione della istanza di condono (ma solo, successivamente, in data 31.10.2003) e senza provvedere agli adempimenti correlativamente prescritti: presentazione del prospetto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 1, ed osservanza del dovuto versamento e delle ulteriori prescrizioni.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, artt. 112 e 277 c.p.c., censura la decisione impugnata nella parte in cui, dopo avere ritenuto la regolarità delle modifiche apportate alle scritture contabili effettuate dal contribuente, non ha, poi, proceduto alla rideterminazione dell’imposta dovuta.

Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al medesimo punto indicato nel precedente motivo di ricorso.

Diversamente da quanto sostiene la controricorrente, il primo motivo di ricorso è ammissibile, giacchè, dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, emerge che la questione della ricorrenza dei presupposti di legittimità della regolarizzazione contabile L. n. 289 del 2002, ex art. 14, comma 5 (in via d’eccezione opposta dalla contribuente) – lungi dall’emergere, per la prima volta, in sede di legittimità – aveva costituito oggetto precipuo del giudizio di gravame.

Il motivo è, peraltro, fondato.

Per effetto del richiamo a quella di cui al precedente comma 3 “con gli effetti ivi previsti” e dell’inquadramento in comune disposizione rubricata (“Regolarizzazione delle rettifica delle scritturescritture contabili”), la contabili conseguente alla presentazione del condono tombale ex art. 9, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 5, si configura quale ulteriore opzionale effetto del condono medesimo. Essa risulta pertanto, di necessità, strettamente legata, sul piano funzionale e su quello temporale, all’istanza di condono. Ed è, altresì, subordinata alla (contestuale) compilazione di prospetto descrivente le specifiche variazioni dei valori contabili che s’intendono apportare, in rispondenza all’esigenza – comune a tutte le ipotesi di regolarizzazione contabile (indipendentemente dalla tipologia di condono cui accedono) – di garantire il necessario controllo dell’Agenzia circa l’esistenza di nesso funzionale tra modificazioni contabili e dichiarazione integrativa e sulla congruità del versamento (entro il 16.4.2003) dell’imposta sostitutiva pari al 6% del valore della rettifica apportata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono – risultando dalla sentenza impugnata (ed essendo, del resto, incontroversa) l’assenza, nella specie, delle suindicate condizioni – in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri), la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere, peraltro, decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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