Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18237 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA DI PONENTE SRL, nella persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,
presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PUGLIESE ANTONIO, PUGLIESE PAOLO,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 119/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 15/06/07, depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Antonio Mastri, (delega avvocato Gerardo Vesci),
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
concorda con la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 17/12/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate (OMISSIS), riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova 28/6/2005 di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Compagnia di Ponente s.r.l. nei confronti di avviso di irrogazione di sanzioni emesso per un rapporto di lavoro irregolare.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Premesso che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 374 c.p.c., comma 1, essendosi in tema di omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie le Sezioni Unite di questa Corte già pronunciate con sentenza n. 3144 del 2008, il motivo dovrà essere rigettato.
Emerge infatti dagli atti che sulla questione concernente la giurisdizione in tema di avviso di irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2001, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2001, per impiego di lavoratori irregolari, che si deduce spettare all’A.G.O. e non già al giudice tributario, risulta essersi nella specie formato giudicato implicito, risultando essa sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26019).
Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.
Esso non reca invero, in una parte del motivo ad essa “specificamente destinata”, autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), la “chiara indicazione” secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:
a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come sopra rilevato nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., il “verbale di accertamento INPS”) senza invero debitamente riportarli nel ricorso”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010