Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18237 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17445-2019 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRUPIA CONCETTA STEFANIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il

29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. C.A., difensore d’ufficio in due procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Caltagirone, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal giudice penale, lamentando l’esiguità della liquidazione dei compensi per l’attività difensiva e la omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine.

Il Presidente del Tribunale riconosceva che l’importo liquidato a titolo di compensi era superiore al minimo ed era congruo rispetto all’attività svolta; nello stesso tempo, in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, riconosceva che il difensore, il quale aveva inutilmente esperito la procedura volta alla riscossione dell’onorario, aveva diritto al rimborso anche dei compensi relativi a tale fase.

Quindi, integrava la somma già liquidata con la liquidazione degli ulteriori compensi e “in ragione della soccombenza parziale ed esigua, quanto alle somme attribuite rispetto a quelle domandate, del convenuto contumace”, compensava le spese del giudizio di opposizione.

Per la cassazione del provvedimento l’avv. C. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè il giudice ha disposto la compensazione delle spese in mancanza di una delle specifiche ragioni giustificative previste dall’art. 92 c.p.c., dovendosi escludere, in particolare, che ricorresse una situazione di reciproca soccombenza.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La causa. su conforme proposta del relatore, è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della Giustizia effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, con conseguente nullità della stessa notificazione (Cass. n. 2757/1996). 11 Ministero è rimato intimato, nondimeno, essendo il ricorso prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione, in contrasto con il “rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli artt. 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cass. n. 15106/2013; n. 11287/2018; Cass. n. 6924 del 2020).

Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

La ricorrente ritiene di essere stata totalmente vittoriosa nel giudizio di opposizione, mentre la ricostruzione della vicenda, come operata nella ordinanza impugnata, smentisce tale assunto. L’opposizione, da un lato, mirava a ottenere una maggiore liquidazione dei compensi per l’attività di difensore d’ufficio nei due procedimenti penali, dall’altro a conseguire la liquidazione degli onorari per la procedura, inutilmente esperita, per il recupero coattivo del credito (Cass. n. 22597/2019; n. 30484/2017; n. 27854/2011).

Il tribunale ha riconosciuto fondata l’opposizione solo per quest’ultimo aspetto e non anche per il primo, rispetto al quale ha riconosciuto l’infondatezza della pretesa a una liquidazione maggiore, e ciò in base al rilievo che i compensi, benchè erroneamente calcolati, superavano i minimi ed erano congrui rispetto all’attività svolta.

Del resto, la ricorrente, al fine di giustificare la censura, è costretta a sostenere che “Il principio della domanda posto a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale esula dall’ammontare della somma che il giudice ritiene di riconoscere in accoglimento della domanda medesima”.

La regola cui allude la ricorrente è però inesistente: infatti, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; v pure Cass. 19 ottobre 2016, n. 21069).

Il provvedimento impugnato, pertanto, nel regolare le spese del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 84 (al quale sono interamente applicabili le disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072 del 2018), ha applicato correttamente la nozione di soccombenza reciproca, ravvisabile anche nel divario fra le somme domandate e quelle attribuite,

Si ricorda che la statuizione sulla compensazione delle spese, in presenza di una oggettiva situazione di soccombenza reciproca, è insindacabile in questa sede: “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. n. 30592/2017; n. 2149/2014).

E’ inammissibile infine l’istanza per la correzione dell’errore di calcolo incorso nell’ordinanza impugnata, errore consistente che è riportato l’importo di Euro 897,00 invece di quello esatto di Euro 997,00.

Nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l’istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell’art. 287 c.p.c. Tale principio “ancor più deve essere confermato” dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto art., dettata dalla sentenza della Corte Cost. n. 335 del 2004, limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”, sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall’errore (Cass. n. 9968 del 2005; n. 21492/2005; n. 28712/2013; n. 5727/2015).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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