Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18236 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18236 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 14639-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BERRUTI LUCIANO BRRLCN43S25D095P, BRACCO MARIO
BRCMRA64P08F213X, PIATTI BRUNO PTTBRN48E031480V,
FERRAZZANO VINCENZO FRRVCN58L24D742M, FERRARO
GIOVANNI FRRGNN64P061480K, FABIANO MICHELE

723

Data pubblicazione: 29/07/2013

FBNMHL54S12D123R,

RONNE

GRAZIANO

RNNGZN63D23I480N, FRATINI EMIL FRTMLE75P06I480A,
CAMPOREGGI ARTURO CMPRTR48E07I480H, DALLA ROSA
VALTER DLLVTR64A08B369S, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio

unitamente all’avvocato BARTOLOTTA CRISTINA, giuste procure
speciali in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 346/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 16.4.2010, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta ai
motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14639 sez. ML – ud. 14-06-2013
-2-

dell’avvocato SANTULLI TERESA, che li rappresenta e difende

14639/2011 Inps c. Camporeggi Arturo ed altri
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo
lavorativi di Camporeggi Arturo e di altri lavoratori, in quanto esposti a rischio chimico da cloro,
nitro e ammine dello stabilimento dell’ex Acna di Cengio. La Corte adita disattendeva la tesi
dell’Inps per cui detta rivalutazione, prevista dall’art. 3 comma 133 legge 350/2003, competerebbe
solo ai dipendenti dell’Acna e non già ai non dipendenti che pure in detto stabilimento avevano
lavorato.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre riproponendo la tesi disattesa dalla sentenza impugnata.
I lavoratori resistono con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato.
La disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003 recita” I benefici previdenziali di cui
all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche
ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di
Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004″
Il riferimento testuale fatto ai “lavoratori” non già ai “dipendenti” ed l’ulteriore riferimento fatto
non già alla società Acna, ma allo “stabilimento”, induce a ritenere che il beneficio della
rivalutazione contributiva riguardi tutti coloro che in quello “stabilimento”, “lavoravano”.
Se è vero che la ratio della norma era quello di salvaguardare i lavoratori dal rischio morbigeno
indotto dall’esposizione ai suddetti agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere coloro che
nello stabilimento lavoravano, ancorché dipendenti da ditte esterne, colà comandati, soprattutto
considerando che il rischio di esposizione è stato ritenuto dal legislatore particolarmente grave, dal
momento che il beneficio non è stato sottoposto né alla ricorrenza di un periodo minimo, né di una
soglia di esposizione, come invece è stato prescritto per il beneficio concernente l’amianto.
Inoltre vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza, all’interno dello stabilimento” al
rischio di esposizione agli agenti chimici indicati, con conseguente obbligo di allegazione e prova,
da parte dell’interessato, oltre ai periodi di esposizione, anche delle lavorazioni a cui era addetto,
così consentendo la necessaria verifica in sede giudiziale.
1

grado, condannava l’Inps a rivalutare, con l’applicazione del coefficiente 1,5, vari periodi

Ed ancora, se la ratio della disposizione era quella di sopperire alle esigenze occupazionali
conseguenti alla assenta ristrutturazione dell’Acna, le stesse esigenze non potevano che ricorrere
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anche datate ditte appaltatrici esterne e sui dipendenti di queste, con conseguente necessità di
accelerare, anche nei loro confronti, la maturazione dei requisiti utili al pensionamento.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. ( CERTALEX)
Così deciso in Roma il 14 giugno 2013.

Il presidente

La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

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