Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18236 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13361-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato GRETA ZOGRAFAKI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TULLIO CRISTAUDO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2014 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con sentenza resa in data 31/3/2014, il Tribunale di Pisa, dopo aver accolto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da S.M. per la condanna della Fondiaria Sai s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, ha condannato la compagnia convenuta al rimborso, in favore della S., delle spese del doppio grado di giudizio secondo una valutazione globale;

che, avverso la sentenza d’appello, S.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai s.p.a.) resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., S.M. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.M. n. 127 del 2004, per avere la corte territoriale riconosciuto una somma a titolo di rimborso delle spese del giudizio inferiore ai minimi tariffari;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 convertito con modificazioni nella L. n. 36 del 1934, e della L.n. 794 del 1942, art. 4 nonchè per omessa motivazione, avendo il tribunale ridotto senza alcuna motivazione le somme richieste nelle notule depositate dai propri difensori ad esito di entrambi i giudizi di merito;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla riduzione delle somme indicate nelle note spese depositate;

che tutti e tre i motivi sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il collegio come alla fattispecie in esame trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, benchè in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non possa rideterminare globalmente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, dovendo motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, costituisce peraltro un preciso onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchè le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014, Rv. 633262 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14542 del 04/07/2011, Rv. 618601 – 01);

che, al riguardo, non avendo l’odierna ricorrente censurato in modo specifico il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo nella valutazione globale delle spese di lite (in sè considerata), nè avendo in alcun modo provveduto all’analitica specificazione delle voci tariffarie e degli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nè, infine, avendo esposto le singole spese contestate o dedotte come omesse, l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile;

che le ragioni della decisione (con particolare riguardo al rilievo rivestito dal contenuto del provvedimento impugnato) giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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