Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18236 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18236 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 9139-2017 proposto da:
GRASSO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE UMBERTO TUPINI, n.113, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
RML\ CAPITALE C.F.02438750586, in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE n.21, presso gli Uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO MURRA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5794/2016 della CORTE D’APPELLO di
RONL-\., depositata il 03/10/2016;

Data pubblicazione: 11/07/2018

udita – la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 09139 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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Rilevato che:

Maria Grazia Grasso convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Roma Roma Capitale esponendo di essere entrata in collisione con
vettura proveniente nella direzione opposta per essersi immessa con
la propria autovettura contromano in strada a senso unico non

Euro 5.570,81 per l’autovettura, Euro 29.057,00 per danni alla
persona, Euro 14.520,00 per danno morale e Euro 168,26 per spese
mediche. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando la parte
convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro
18.000,00. Avverso detta sentenza propose appello principale la
Grasso per il mancato riconoscimento dei danni al veicolo ed appello
incidentale Roma Capitale. Con sentenza di data 3 ottobre 2016 la
Corte d’appello di Roma accolse l’appello incidentale.
Premise la corte territoriale che nella relazione di incidente
stradale redatta dalla polizia municipale si leggeva: «giova precisare
che la conducente del veicolo B (carreggiata senso unico) impegnava
via Zanibelli contromano si fa presente che ci sono tre inserimenti su
via Zanibelli che provengono da un centro commerciale due con
regolare segnaletica verticale ed orizzontale (da cui si evince che la
citata via Zanibelli è a senso unico), mentre un terzo inserimento
presenta solo segnaletica orizzontale, parzialmente sbiadita la
verticale è divelta e riversa al suolo». Osservò quindi che incombeva
alla Grasso «non solo dimostrare che uno degli accessi su via
Zanibelli fosse privo della necessaria segnaletica orizzontale o
verticale ma, per assolvere il proprio onere probatorio, era altresì
necessario che la signora Grasso fornisse la prova che la sua
immissione sulla predetta via provenisse proprio dall’accesso privo
dell’indicata segnaletica. Sotto questo aspetto la prova manca
assolutamente».

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segnalato e chiedendo a titolo di risarcimento del danno la somma di

Ha proposto ricorso per cassazione Maria Grazia Grasso sulla base
di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che la circostanza dell’immissione in
via Zanibelli dall’accesso privo di segnaletica era incontroversa,
essendo intervenuta la specifica contestazione solo in sede di
comparsa conclusionale e non potendosi avere contestazione una
volta spirato il termine previsto per il deposito della seconda memoria
ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ..
Il motivo è inammissibile, sotto un triplice profilo. Il motivo di
ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa
considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla
assenza di contestazioni della controparte su una determinata
circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa
di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in
modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di
contestazioni sul punto (da ultimo Cass. 22 maggio 2017, n. 12840).
La ricorrente si è limitata a richiamare un passo della comparsa di
costituzione ed un capitolo di interrogatorio formale, ma non ha
specificatamente indicato il contenuto del complesso degli atti
difensivi e delle deduzioni svolte entro il termine perentorio previsto
dall’art. 183 cod. proc. civ..
In secondo luogo, l’onere di contestazione – la cui inosservanza
rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per
i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 18
luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). La ricorrente

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Considerato che:

avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di
non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della
circostanza che si assume incontroversa, e cioè l’immissione in via
Zanibelli dall’accesso privo di segnaletica. In mancanza di tale
specifica deduzione non è configurabile un onere di contestazione a

costituente per essa fatto ignoto.
In terzo luogo in relazione a quanto viene esposto in ricorso del
contenuto dell’atto di citazione di primo grado non si coglie alcuna
specifica indicazione circa la presenza di diversi accessi e
dell’immissione pertanto in via Zanibelli dall’accesso privo di
segnaletica anziché da quelli muniti di segnaletica. A fronte di una
genericità dell’allegazione non potrebbe sorgere un onere di specifica
contestazione a carico della controparte.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2051 e 2967 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello,
onerando la Grasso della prova dell’immissione attraverso l’accesso
privo di segnaletica, ha indebitamente presunto la colpa della
danneggiata, addebitandole implicitamente un’infrazione al Codice
della strada nonostante alcun riferimento in tal senso vi fosse nella
relazione della polizia municipale, e quindi ha posto a suo carico
l’onere di provare la non commissione di un’azione illecita, cioè un
fatto negativo, non avente carattere costitutivo. Aggiunge che non
era la Grasso a dover provare il luogo della sua immissione, ma la
controparte a dover dimostrare, ai fini dell’esonero dalla
responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., che l’ingresso in via
Zanibelli era avvenuto da uno degli inserimenti segnalati.
Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza è costante (da ultimo
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214) nel senso che in tema di
responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la

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carico di Roma Capitale in ordine alla circostanza in discorso,

fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del
verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il
bene in custodia. Il giudice di merito, onerando la danneggiata

tale principio di diritto.
Non coglie la ratio decidendi la censura perché il giudice di merito
non ha accertato l’immissione attraverso l’accesso segnalato. Ciò che
invece è stata applicata è proprio la regola dell’onere della prova,
quella regola residuale di giudizio secondo cui la mancanza, in seno
alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della
sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza
della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi.
Non risultando accertato quale sia stato l’accesso mediante cui la
Grasso si è immessa nella strada in questione, il giudice di merito ha
addossato le conseguenze sfavorevoli del mancato accertamento sulla
parte su cui incombeva il relativo onere. Non si è trattato quindi della
presunzione di colpa della danneggiata, corrispondente
all’accertamento dell’immissione mediante l’accesso segnalato, ma
del rilievo della mancanza di elementi istruttori mediante cui
accertare il punto di immissione, addossandcyL le conseguenze
sfavorevoli del mancato accertamento sulla parte che aveva il relativo
onere, e cioè la danneggiata.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ. in relazione agli artt. 2727, 2728, 2929 cod.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che è stato fornito un quadro indiziario sufficientemente
grave, preciso e concordante per far ritenere con ragionevole
certezza che l’accesso era avvenuto dall’ingresso privo di segnaletica,
diversamente incorrendo la Grasso in una violazione del Codice della

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dell’onere della prova del nesso di causalità, ha fatto applicazione di

strada e che verificatosi l’incidente in una posizione più vicina
i
all’inserimento privo di segnaletica i il giudice ben avrebbe potuto
ritenere che l’ingresso era avvenuto proprio attraverso l’inserimento
non segnalato.
Il motivo è inammissibile. La censura, formulata come violazione

sussunzione relativamente ai fatti inclusi nella struttura normativa
della presunzione, non avendo il giudice svolto alcuna valutazione
mediante presunzione, anzi, come si è detto a proposito del
precedente motivo, il giudice di appello ha addossato alla
danneggiata le conseguenze sfavorevoli dell’impossibilità di accertare
sulla base degli elementi istruttori il punto di immissione nella strada
in questione. E’ invece la ricorrente che svolge con il motivo di
censura una valutazione in ordine all’esistenza del fatto ignoto,
invocando un apprezzamento di merito che è precluso nella presente
sede di legittimità.
Peraltro la censura sotto il profilo dell’art. 2729 cod. civ., così
come proposta, non rinvia al mancato rispetto del paradigma della
gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza e
dunque al profilo della sussunzione, ma soltanto ad una diversa
ricostruzione delle circostanze fattuali o comunque alla prospettazione
di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si
dice applicata dal giudice di merito, il che resta estraneo all’ambito
dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed attiene al vizio motivazione (Cass. Sez. U.
n. 1785 del 2018).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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di legge, attiene al giudizio di fatto. Non viene in rilievo un errore di

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al

di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
Il Presidente
Dott.

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pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio

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