Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18236 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ALISEI SAS di TOMA’ ERMANNO & C. in persona del legale
rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MALTAGLIATI PATRIZIA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 57/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di GENOVA del 5.6.07, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 19/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla contribuente società Alisei Di Tomà Ermanno & C. s.a.s., riformava parzialmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova 10/1/2006 di rigetto dell’opposizione spiegata nei confronti di avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate di Rapallo per rapporti di lavoro irregolare.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Alisei Di Tomà Ermanno & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia “nullità della pronuncia per difetto di giurisdizione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Premesso che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 374 c.p.c., comma 1, essendosi in tema di omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie le Sezioni Unite di questa Corte già pronunciate con sentenza n. 3144 del 2008, il motivo dovrà essere rigettato.
Emerge infatti dagli atti che sulla questione concernente la giurisdizione in tema di avviso di irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2001, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2001, per impiego di lavoratori irregolari, che si deduce spettare all’A.G.O. e non già al giudice tributario, risulta essersi nella specie formato giudicato implicito, risultando essa sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26019).
Con il 2 motivo la ricorrente denunzia omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile. Esso non reca invero, in una parte del motivo ad essa “specificamente destinata”, autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), la “chiara indicazione” secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:
a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, tale non potendo invero considerarsi il “quesito di diritto” formulato a chiusura del medesimo.
A tale stregua se ne rimette inammissibilmente l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., le “prove dedotte”) senza invero debitamente riportarli nel ricorso”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010