Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18236 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16609-2019 R.G. proposto da:

PARADISO SPA, G.M.P. GRANITI MARMI E PIETRE SPA, in persona dei

rispettivi amministratori pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato DAMIZIA

MARIA ROSARIA, rappresentate e difese dagli avvocati CAPEZZERA

DOMENICO, TRIONI GUIDO VITTORIO;

– ricorrenti –

contro

J.M., J.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PARLATO PAOLO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA

SPEZIA, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– la COMAN di J.F. s.a.s. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale della Spezia la G.M.P. Distribuzioni s.r.l. e la Paradiso s.p.a. e proponeva domande conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia a seguito di disdetta delle controparti;

– le convenute si costituivano e proponevano domande riconvenzionali per diverse causali, fra le quali storni provvigionali effettuati in assenza delle condizioni previste nel contratto e per lo Star del credere;

– la COMAN chiedeva e otteneva, dal medesimo Tribunale di La Spezia e nei confronti delle società già convenute nel precedente giudizio, decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni esposte in quattro fatture;

– le ingiunte proponevano opposizione contro il decreto e i due giudizi erano riuniti;

– il Tribunale di La Spezia, per quanto interessa in questa sede, rigettava le domande proposte dalla COMAN, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la stessa COMAN al rimborso delle spese del contratto di agenzia, pari a 2.458,33;

-la Corte d’appello di Genova rigettava sia l’appello principale della COMAN sia l’appello incidentale di G.M.P. Distribuzioni s.r.l. e di Paradiso S.p.A.;

– contro la sentenza la COMAN proponeva ricorso per cassazione, che era rigettato dalla Suprema Corte, che accoglieva il ricorso incidentale delle proponenti, per vizio di motivazione, relativamente alla statuizione di rigetto della loro domanda di restituzione di provvigioni anticipate su affari non andati a buon fine e per lo Star del credere;

– riassunto il giudizio da G.M.P. Distribuzioni s.r.l. e da Paradiso S.p.A. risultava che la COMAN era stata cancellata dal registro delle imprese e in ragione di ciò le due società rinunciavano agli atti del giudizio, riproponendo poi la domanda nei confronti dei due soci J.F. e J.M. dinanzi al Tribunale di La Spezia;

– il Tribunale di La Spezia dichiarava la propria incompetenza per territorio, perchè la domanda, riguardava un credito contestato nell’an e nel quantum e quindi non determinabile mediante una semplice operazione matematica, conseguendone da ciò la competenza del Tribunale di Napoli, trattandosi di obbligazione da eseguirsi al domicilio dei debitori, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c.;

– contro l’ordinanza le proponenti G.M.P. Graniti Marmi e Pietre S.p.A. e Paradiso S.p.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza;

– J.F. e J.M. hanno depositato memoria difensiva;

– il ricorso è fondato, seppure la ragione che giustifica la competenza del giudice del domicilio del creditore è diversa da quella indicata dalle ricorrenti;

– i ricorrenti sostengono di avere proposto una domanda relativa a crediti già accertati in un preciso quantum con sentenza passata in giudicato;

– essi alludono alla sentenza della Suprema corte, la quale avrebbe riconosciuto che i crediti oggetto della pretesa erano stati provati con la deposizione del teste F. resa all’udienza del 19 giugno 1992;

– si trascura che la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello sul punto per vizio di motivazione, perchè i giudici di merito avevano ritenuto che non fosse stata data prova della pretesa omettendo la “valutazione del teste F. nonostante l’espressa sollecitazione in tal senso contenuta nella comparsa di risposta in appello”;

– si sa che la cassazione per vizio di motivazione, ferma la decisività del fatto non congruamente valutato, lascia al giudice di rinvio il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti al processo;

– ciò posto diviene del tutto superfluo indagare ulteriormente sulla portata del carattere vincolante della sentenza della Corte nel caso di specie, caratterizzato dalla estinzione del giudizio di rinvio (e quindi dell’intero giudizio ex art. 393 c.c.) e dalla riproposizione della domanda non nei confronti della parte originaria, ma di soggetti diversi, identificati quali successori della prima;

– la domanda, infatti, deve considerarsi correttamente proposta dinanzi al Tribunale di La Spezia, quale forum destinatae solutionis, non in considerazione di quanto avvenuto nel precedente giudizio promosso contro la COMAN ma in ragione della natura dei crediti: restituzione di provvigioni e Star del credere;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte “ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis dell’obbligazione del preponente verso l’agente per il pagamento di provvigioni già indicate nell’atto introduttivo in una somma di denaro, e. pertanto, liquide ed esigibili, si identifica, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, con il domicilio del creditore” (Cass. n. 3892/1996; conf. n. 26790/2009);

-il principio è tanto più applicabile nel caso in esame nel quale si chiedevano in restituzione provvigioni su affari non andati a buon fine, per cui la quantificazione rispecchiava il quamtum che si assumeva indebitamente pagato (Cass. n. 6656/2009);

– analoga considerazione deve farsi in ordine allo Star del credere: “territorialmente competente a conoscere della domanda del preponente diretta ad ottenere le somme dovutegli dall’agente in forza della clausola dello Star del credere, sugli affari non andati a buon fine, e il giudice del domicilio del preponente, presso il quale l’obbligazione dell’agente, stante il suo carattere originariamente pecuniario e l’agevole e aritmetica computabilità dell’importo monetario, deve essere adempiuta” (Cass. n. 1944/1973);

-è appena il caso di rilevare che, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, mentre il giudice ha negato la liquidità del credito in considerazione delle contestazioni mosse dai convenuti, che erano invece irrilevanti agli effetti della competenza;

– infatti, il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda; ciò comporta che i criteri di applicazione dell’art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all’art. 1182 c.c. non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189/2012);

– pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito;

– spese al merito.

PQM

accoglie l’istanza; cassa l’ordinanza; dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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