Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18235 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 9139-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI COLLI

PORTUENSI 187, presso lo studio dell’avvocato DORINA FURNO

GUERRIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato ERIK FURNO;

– ricorrente –

contro

S.A., SO.AL., SO.AN. E

S.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 362 presso lo

studio dell’Avvocato PASQUALE TRANE che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO FILIPPI;

– controricorrenti –

avverso;a sentenza n. 1233/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 marzo 2015, ha rigettato il gravame di V.A. avverso l’impugnata sentenza che aveva dichiarato nei suoi confronti la paternità dei figli F.A., Fo.Al., Fo.An. e F.F..

Avverso questa sentenza V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; i F. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Come fondatamente eccepito dai resistenti, il ricorso in esame – pur beneficiando del termine “lungo” di un anno, essendo il giudizio stato introdotto prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – è tardivo. L’impugnata sentenza è stata pubblicata il 13 marzo 2015 e il ricorso è stato spedito per la notifica il 19 aprile 2016, mentre avrebbe dovuto essere notificato entro il 13 aprile 2016, tenendo conto della riduzione dei termini della sospensione feriale da 46 a 31 giorni (a seguito della modifica alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, apportata dal D.L. n. 132 del 2014, conv in L. n. 162 del 2014). Esso è quindi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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