Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18235 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18235 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 8524-2017 proposto da:
CHIODO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO -VISCONTI n.61, presso lo studio, dell’avvocato
ARMANDO VENETO, rappresentato e difeso dall’avvocato
NUNZIO RAIMONDI;
– ricorrente contro
t

MINIS1ERO DELL’INTERN() –

30014130923, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1536/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 30/09/2016;

Data pubblicazione: 11/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

t

Ric. 2017 n. 08524 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

SCODITTI.

Rilevato che:
l’avv. Pietro Chiodo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Catanzaro il Ministero dell’Interno chiedendo il risarcimento del danno
subito a causa del comportamento di un dipendente ministeriale,
l’ispettore Ettore Allotta. Espose la parte attrice che, a seguito di

dall’Allotta, il Chiodo era stato accusato dell’omicidio aggravato di
Giovanni Mancuso e che l’indagine a carico del Chiodo era stata
archiviata, mentre i collaboratori di giustizia erano stati condannati
per calunnia aggravata e nei confronti dell’Allotta era stato disposto il
provvedimento disciplinare della sospensione d‘ll’impiego per quattro
mesi e l’esonero dal servizio presso le sedi della polizia giudiziaria. Il
Tribunale adito, previa assunzione di testimonianze e CTU, accolse la
domanda, condannando il Ministero convenuto al pagamento della
complessiva-I& Euro 52.123,50, oltre rivalutazione ed interessi, di cui
Euro 40.095,00 a titolo di invalidità permanente per menomazione
psichica valutata nella misura del 15% ed Euro 12.028,50 a titolo di
danno esistenziale, quale danno morale, nella misura del 30%
rispetto al danno biologico. Avverso detta sentenza propose appello
l’avv. Pietro Chiodo. Con sentenza di data 30 settembre 2016 la Corte
d’appello di Catanzaro rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva valutato il
danno facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano
personalizzando il risarcimento mediante l’aumento del 30% ai fini
della quantificazione, sia pure equitativa, del danno non patrimoniale.
Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Pietro Chiodo sulla base
di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:

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mendaci dichiarazioni resa da collaboratori di giustizia pilotati

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2059 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva il ricorrente che l’unitarietà del danno non
patrimoniale ha la funzione di evitare la duplicazione di risarcimenti
ma non significa elisione delle singole voci di danno e che il danno

dell’integralità ed effettività del risarcimento, sulla base della recente
giurisprudenza di legittimità. Precisa che il danno morale costituisce
autonoma voce di pregiudizio subito, quale componente dell’unitaria
categoria di danno non patrimoniale, e non mera frazione del danno
biologico e che i fatti denunciati hanno avuto notevoli ripercussioni
sulla carriera del professionista, da un lato, e sulla sua dignità di
uomo e cittadino, dall’altro.
Il motivo è inammissibile. La censura mira all’enunciazione di un
principio di diritto che, mancando dell’accertamento del relativo
presupposto di fatto, resta sul piano meramente astratto. Ed invero
non risulta dedotta con la censura quali fossero le risultanze
istruttorie sulla cui base doveva pervenirsi alla liquidazione
dell’ulteriore voce di danno morale (né, tanto meno, risulta
specificato se ed in quali termini le relative circostanze fattuali
fossero state rappresentate con l’atto di appello). Non risulta indicato,
fra quanto accertato in fatto dal giudice di merito, quale fosse il
presupposto dell’ulteriore liquidazione, né risulta proposta la denuncia
di un vizio motivazionale allo scopo di far emergere un fatto storico
sulla cui base il giudice di merito possa effettuare un giudizio di fatto
che consenta il riconoscimento della voce di danno di cui al motivo di
ricorso. Sulla base di tali premesse non si comprendono poi le ragioni
per le quali la personalizzazione operata dal giudice di merito non
avrebbe contemplato anche la voce di pregiudizio non patrimoniale di
cui il ricorrente lamenta la pretermissione in sede di liquidazione del
danno.

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esistenziale e quello morale meritano un’autonoma valutazione ai fini

L’evoluzione ed i mutamenti della giurisprudenza nel corso del
giudizio di merito costituiscono motivo di compensazione integrale
delle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi

aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione delle
spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
Il Presidente
f ae e Frasca

dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha

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