Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18235 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

IMPERO DEGLI DEI di ZANOLA D. & BRODINI F. SNC in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANOLETTI MASSIMO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 22.5.07,

depositata l’8/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza dell’8/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame interposto dalla contribuente società Impero degli Dei di Zanola D. & Brodini F. s.n.c., riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia 27/6/2006 di rigetto dell’opposizione dalla medesima spiegata nei confronti dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate Brescia 2 per due rapporti di lavoro irregolare.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Premesso che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 374 c.p.c., comma 1, essendosi in tema di omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie le Sezioni Unite di questa Corte già pronunciate con sentenza n. 3144 del 2008, il ricorso dovrà essere rigettato.

Emerge infatti dagli atti che sulla questione concernente la giurisdizione in tema di avviso di irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2001, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2001, per impiego di lavoratori irregolari, che si deduce spettare all’A.G.O. e non già al giudice tributario, risulta essersi nella specie formato giudicato implicito, risultando essa sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Casa., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26019 atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

Copia

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA