Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18235 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
IMPERO DEGLI DEI di ZANOLA D. & BRODINI F. SNC in persona del
legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M.
PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANOLETTI MASSIMO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 22.5.07,
depositata l’8/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza dell’8/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame interposto dalla contribuente società Impero degli Dei di Zanola D. & Brodini F. s.n.c., riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia 27/6/2006 di rigetto dell’opposizione dalla medesima spiegata nei confronti dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate Brescia 2 per due rapporti di lavoro irregolare.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Premesso che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 374 c.p.c., comma 1, essendosi in tema di omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie le Sezioni Unite di questa Corte già pronunciate con sentenza n. 3144 del 2008, il ricorso dovrà essere rigettato.
Emerge infatti dagli atti che sulla questione concernente la giurisdizione in tema di avviso di irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2001, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2001, per impiego di lavoratori irregolari, che si deduce spettare all’A.G.O. e non già al giudice tributario, risulta essersi nella specie formato giudicato implicito, risultando essa sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Casa., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26019 atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010
Sommario
IntestazioneFattoP.Q.M.
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