Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18235 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4000-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE

EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MATARAZZO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1362/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

che, con sentenza depositata il 24.7.2017, la Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato insussistente l’obbligo di C.E. di essere iscritto alla Gestione separata INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura, al quale C.E. si è opposto con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che è necessario disporre la rinnovazione della comunicazione dell’adunanza atteso che per la parte controricorrente il fascicolo è stato iscritto al Registro Generale a nome dell’avv. Matarazzo Giangiuseppe a cui è stata data pure la comunicazione della proposta con la data dell’adunanza di cui sopra (all’indirizzo “avvgiangiuseppematarazzo.puntopec.it”); ma che questi è soggetto diverso dall’avv. Matarazzo Giuseppe del Foro di Enna (avv.pinomatarazzo.pec.it) che, giusta procura in calce al controricorso, rappresenta e difende in questo giudizio la parte controricorrente C.E., ed al quaale quindi andava indirizzata la comunicazione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA