Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10365-2016 proposto da:

EDIL COSTRUZIONI LM SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. VITTORIO

FARAONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

P.D. e S.M. convenivano in giudizio la società ricorrente lamentando che l’immobile ad uso commerciale oggetto di un preliminare di compravendita intercorso con la società era stato tardivamente consegnato rispetto alla data prevista in contratto, e che dopo il rogito era emerso che l’immobile era affetto da gravi vizi.

Per l’effetto chiedevano il ristoro dei danni e del deprezzamento del bene acquistato, il rimborso dei costi occorsi per completare il locale ed il risarcimento del danno patito, per aver dovuto reperire altro immobile nel quale svolgere la propria attività commerciale, in conseguenza del ritardo nella consegna.

La società convenuta si costituiva eccependo la decadenza nella quale erano incorsi gli attori nella denunzia dei vizi, la prescrizione della domanda e comunque la sua infondatezza nel merito.

Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda attorea, rideterminando il prezzo del bene, in misura inferiore rispetto a quanto originariamente concordato.

Condannava la società alla restituzione del prezzo versato in eccesso nonchè al risarcimento dei danni patiti dagli attori per effetto del cennato ritardo.

La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 88 del 23/2/2016, preso atto che al giudizio risultava applicabile il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello principale in quanto redatto non in conformità delle prescrizioni legislative. Rilevava che in ogni caso il gravame era infondato anche nel merito ed in accoglimento dell’appello incidentale del P., riformava in parte la decisione di prime cure, stabilendo che il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna del bene andava riconosciuto solo in favore dell’appellante incidentale, avendo solo questi formulato tale domanda risarcitoria, ed avendo errato il Tribunale nell’attribuire le somme a tale titolo liquidate anche in favore della moglie.

La Edil Costruzioni LM S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, e degli intimati il solo P.D. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Come anticipato, la Corte di merito, considerando applicabile alla fattispecie il novellato disposto di cui all’art. 342 c.p.c., ha ritenuto che il gravame proposto dalla società fosse inammissibile in quanto predisposto in difformità da quanto richiesto dalla legge essendo carente di una puntuale esposizione delle ragioni di critica alla decisione del Tribunale. Alla consequenziale declaratoria di inammissibilità, la Corte distrettuale ha poi fatto seguire alcune considerazioni circa il merito dell’appello, in base alle quali lo stesso si palesava in ogni caso come infondato.

La ricorrente pur lamentando in rubrica genericamente la violazione della legge sia sostanziale che processuale nonchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, denuncia altresì l’infondatezza della dichiarazione di inammissibilità dell’appello compiuta dal giudice di merito.

Tuttavia a tale affermazione di illegittimità, dopo avere richiamato il costante principio affermato da questa Corte secondo cui, una volta intervenuta una pronuncia di inammissibilità, le eventuali statuizioni concernenti il merito della pretesa devono ritenersi adottate da giudice ormai privo della potestas iudicandi, così che non vi è interesse ad impugnare le medesime, dovendo la parte concentrare le sue censure unicamente sulla questione processuale ritenuta idonea ad impedire la disamina del merito (cfr. Cass. S.U. n. 3840/2007 citata dalla stessa ricorrente), la ricorrente non ha fatto seguire alcuna specifica censura alle ragioni in base alle quali la Corte distrettuale ha fondato la propria valutazione di inammissibilità dell’appello principale.

Dopo una considerazione attinente ai limiti al potere di adottare l’ordinanza di cui all’art. 348 ter c.p.c. nel caso di contestuale proposizione anche dell’appello incidentale (fattispecie che non ricorre nella vicenda in esame), nelle lettere da a) ad f) sviluppa una serie di critiche che investono direttamente ed unicamente il merito della controversia, critiche che la stessa difesa della ricorrente ha mostrato di intendere che fossero inammissibili, atteso l’esito del giudizio nel precedente grado.

Come peraltro ribadito dalla difesa del contro ricorrente, alcuna parola viene invece spesa per confutare la correttezza dell’affermazione di inammissibilità del gravame, con l’effetto che il motivo è a sua volta inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 per quanto attiene alla denunzia dell’error in procedendo, per la totale assenza dell’esposizione delle ragioni che giustificano l’accoglimento del gravame, ed inammissibile per le suddette ragioni quanto alle critiche che toccano il merito della controversia.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimato che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro di cui 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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