Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22339/2009 proposto da:

B.M. E MA. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.S., B.C., BE.MA.,

B.M., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2008 della COMM. TRIB. REG. del Friuli

Venezia Giulia, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. e Ma. s.n.c. ed i relativi soci, B.M., Ma. e C. nonchè P.L., propongono ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, che – in controversia avente ad oggetto avviso di accertamento Ilor ed Irpef per l’anno 1998, teso al recupero di maggior reddito da plusvalenza in relazione alla cessione d’azienda di cui al rogito registrato il 22.5.1998 – aveva rideterminato il valore della cessione, rettificandolo (da Lire 292.272.000 in Lire 542.272.000) in funzione di quello definito ai fini della corrispondente imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I giudici di appello hanno affermato che il valore del bene definito con riguardo all’imposta di registro è vincolante per l’Agenzia ai fini dell’accertamento della plusvalenza realizzata con il trasferimento e che, sussistendo presunzione di corrispondenza dei due valori, è onere del contribuente dimostrare la non corrispondenza tra il corrispettivo della cessione ed il valore definito ai fini dell’imposta di registro. Tale essendo il tenore della decisione impugnata, i contribuenti articolano quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, i contribuenti – deducendo violazione della L. n. 212 del 2002, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, nonchè vizio di motivazione – censurano la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento, per carenza di motivazione, a causa della mancata allegazione dell’atto di conciliazione, con il quale l’acquirente aveva aderito alla determinazione del valore di avviamento in Lire 500.000.000 ai fini dell’imposta di registro.

La censura (che, a differenza di quanto sostiene l’agenzia controricorrente, non presenta profili d’inammissibilità) è infondata.

Invero – nell’incontestata presenza, nell’atto impositivo, di tutti gli elementi posti a base dell’accertamento (ivi compreso il valore del bene ceduto come determinato ai fini dell’imposta di registro) – l’allegazione dell’atto di definizione conciliativa del valore del bene ai fini predetti non presentava affatto carattere di elemento essenziale della contestazione ai sensi della normativa evocata.

Con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., censurano la decisione impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l’onere probatorio a carico dell’Ufficio di produrre copia dell’atto di conciliazione;

Con il terzo motivo di ricorso, i contribuenti – deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 e art. 103, comma 3, art. 2426 c.c., n. 6 e del divieto di doppia imposizione – censurano la decisione impugnata per aver ritenuto elemento sufficiente a giustificare la rettifica della plusvalenza realizzata dalla parte alienante l’accertamento di valore definito in sede di imposta di registro dalla parte acquirente.

Con il quarto motivo di ricorso, i contribuenti deducono omessa motivazione in merito all’assunto mancato superamento da parte dei contribuenti della presunzione ricollegabile alla definizione del valore del bene ceduto al fine dell’imposta di registro.

Il terzo motivo è fondato.

Occorre, invero, rilevare che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che ha sancito che le disposizioni in tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende ovvero da costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, si interpretano nel senso che, in proposito, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990. Va, peraltro, considerato che questa Corte ha già ripetutamente affermato l’applicabilità della norma anche a situazioni oggetto di giudizi in corso all’atto della sua entrata in vigore (cfr. Cass. 11543/16, 7488/16, 6135/16), in base al rilievo (v., anche, Cass. 23550/15) che l’esplicita attribuzione alla norma di portata interpretativa di disposizione previgente – se non rende la norma, per ciò stesso, effettivamente interpretativa – le conferisce, di certo, carattere retroattivo, giacchè attesta l’intento del legislatore di attribuire alla norma medesima quell’efficacia retroattiva (e, dunque, portata regolatrice di fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore), che, delle leggi interpretative, costituisce elemento connaturale (cfr., tra le altre, C. Cost. 246/1992).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del terzo, con assorbimento del secondo e del quarto.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le questioni restate assorbite, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà pure in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte: rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il terzo, con assorbimento del secondo e quarto motivo; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA