Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18234 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 8404-2017 proposto da:
REINA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.
CHELINI n.33, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
LAFACE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE
B ON A RRI GO ;
– ricorrente contro
L\COP1NO ALBERTO, L\\ T
elettivamente domiciliati in ROMA,

e\RJ\ IL L\

SANDRA,

GIUSEPPE MAZZINI

n.142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO
PENNISI, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE

GIOVANNI SAMPOGNARO;
– controricorrenti contro

Data pubblicazione: 11/07/2018

ASSICURATORI DEI LLOYD’S che hanno assunto il rischio
derivante dalla polizza n.1282580(P.I.10655700150/C.F.07585850584),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA

MARIA BAGNARDI, e MARCO FERRAR°, che unitamente e
disgiuntamente li rappresentano e difendono;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 08404 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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MARGHERITA n.278, presso lo studio degli avvocati ROBERTO

Rilevato che:
Alberto Iacopino e Carmela Sandra Favorito convennero in giudizio innanzi
al Tribunale di Catania con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2004 il
notaio dott. Giuseppe Reina chiedendo il risarcimento del danno. Espose la
parte attrice di avere conferito al notaio, rogante l’atto di compravendita

sull’immobile mediante consegna della somma mutuata dall’Istituto Bancario
Credito Italiano e che il notaio, invece di procedere all’estinzione del mutuo
ipotecario contratto dalla venditrice G.I.S. s.r.l. con Sicilcassa s.p.a., aveva
consegnato la somma di denaro all’amministratore della società venditrice. Il
convenuto chiamò in giudizio la società assicuratrice. Il Tribunale adito accolse
parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento della
somma di Euro 92.852,59, di cui Euro 27.862,59 corrispondente alla somma
consegnata al convenuto ed Euro 65.000,00 pari all’esborso sopportato per la
liberazione dell’immobile dalla procedura esecutiva, con condanna della società
assicuratrice a tenere indenne il Reina per la somma eccedente Euro
41.316,55. Affermò il Tribunale che la somma era stata consegnata al notaio
per provvedere al pagamento del debito di G.I.S. e che l’insufficienza della
provvista non era circostanza idonea ad escludere l’inadempimento del
professionista in presenza dell’obbligo di informativa in capo al notaio. Avverso

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detta sentenza proposero appelldvil Reina ed incidentale la società
assicuratrice. Con sentenza di data 6 dicembre 2016 la Corte d’appello di
Catania rigettò l’appello incidentale ed accolse parzialmente quello principale,
condannando il Reina al pagamento della somma di Euro 65.000,00 e la
società assicuratrice a tenerlo indenne per la somma eccedente Euro
41.316,55.
Premise la corte territoriale che con il primo motivo di appello era stato
affermato che l’incarico professionale non poteva consistere che nella consegna
dell’importo al venditore obbligatosi alla cancellazione dell’ipoteca e che
erroneamente era stata valutata la testimonianza del legale rappresentante
della società G.I.S. con cui questi aveva confermato il versamento dell’importo
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immobiliare, l’incarico di estinguere totalmente il mutuo ipotecario insistente

ricevuto dal notaio sul conto corrente intestato a Sicilcassa e dichiarato che
altri acquirenti dovevano versare le loro quote ai fini dell’estinzione integrale
del mutuo non frazionabile. Osservò che la Banca di Credito Italiano era stata
incaricata dalle parti della compravendita di consegnare al notaio l’importo del
mutuo a mezzo assegno circolare intestato al notaio al fine di estinguere il

necessariamente il versamento della somma a Sicilcassa e che illogica era la
tesi secondo cui il mandato aveva ad oggetto la mera consegna della somma
alla parte venditrice, obbligatasi nell’atto di compravendita non ad estinguere il
mutuo ma a cancellare l’ipoteca. Osservò quindi che «è pacifico in causa che
l’appellante Reina abbia invece consegnato la somma alla società venditrice, in
palese contrasto con le istruzioni ricevute dalle parti, compresa la venditrice».
Aggiunse che, come chiarito dal teste Leotta, già amministratore unico di
G.I.S., il saldo del prezzo dei vari acquirenti delle unità immobiliari del
fabbricato gravato da ipoteca doveva servire per pervenire alla completa
estinzione del mutuo e che la circostanza trovava conferma nell’atto di precetto
e pignoramento, da cui risultava la vendita di tutte le unità immobiliari a terzi
(atti rogati dall’appellante). Precisò che Sicilcassa in missiva prodotta dagli
appellati aveva chiarito che nessun versamento era stato eseguito a deconto
del mutuo. Osservò infine che «se ne può agevolmente desumere che anche gli
altri acquirenti avevano dato analogo incarico al notaio (v. ad esempio
provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catania del 12.11.2003 e
successiva richiesta di archiviazione del 30.11.2006 per intervenuta
prescrizione), proprio al fine di raccogliere tutte le somme necessarie
all’estinzione del mutuo». Concluse sul punto che il danno era rappresentato
solo dalle somme versate per la liberazione dell’immobile dalla procedura
esecutiva, posto che il ricavo del mutuo costituiva il saldo prezzo che gli
acquirenti dovevano versare alla venditrice, e che «se il notaio avesse
consegnato tutte le somme raccolte dai vari acquirenti alla Sicilcassa, il mutuo
sarebbe stato integralmente estinto e nessuna procedura esecutiva sarebbe
stata intrapresa in loro danno».
4

mutuo ipotecario insistente sull’immobile. Aggiunse che l’incarico implicava

Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Reina sulla base di tre motivi
e resistono con distinti controricorsi da una parte Alberto Iacopino e Carmela
Sandra Favorito e dall’altra Assicuratori dei Lloyd’s, quest’ultima in funzione
adesiva rispetto al ricorso. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta
fondatezza del primo motivo del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi.

di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 183 cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il
ricorrente che il giudice di appello ha omesso di segnalare alle parti la
questione rilevata d’ufficio e rappresentata dalla circostanza dell’omessa
consegna a Sicilcassa da parte del notaio delle somme raccolte dai vari
acquirenti delle unità immobiliari del fabbricato, mai menzionata negli scritti
difensivi della controparte, e dalla circostanza che se il notaio avesse
consegnato tutte le somme il mutuo sarebbe stato integralmente estinto e
nessuna procedura esecutiva sarebbe stata intrapresa.
Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod.
proc. civ. il ricorrente ha omesso di indicare in modo preciso e circostanziato lo
svolgimento del dibattito processuale e di dare conto in modo esauriente delle
allegazioni e difese delle parti, così consentendo di apprezzare la sussistenza
della violazione denunciata. Nel motivo di censura il ricorrente si limita a
denunciare che la questione rilevata dal giudice non sarebbe mai stata
menzionata negli scritti difensivi della controparte, senza alcuna altra
specificazione. In tal modo risulta palesemente non assolto l’onere processuale
in discorso. In mancanza dell’assolvimento di tale onere non è consentito al
Collegio accedere agli atti del processo, come pure sarebbe consentito dalla
natura processuale della violazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2729 cod. civ., ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che
l’affermazione secondo cui altri acquirenti avrebbero dato analogo incarico al
5

Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni

notaio al fine dell’estinzione del mutuo ipotecario si basa su una presunzione ai
sensi dell’art. 2729, sulla scorta di un atto di precetto e di pignoramento,
nonché del provvedimento del Gip del Tribunale di Palermo e della successiva
richiesta di archiviazione, presunzione priva del requisito di precisione, gravità

consegnata al creditore ipotecario e che tale importo era insufficiente ai fini
dell’estinzione del mutuo ipotecario dovendo essere integrata dalle quote degli
altri acquirenti affiché il Leotta medesimo potesse estinguere il mutuo.
Aggiunge che l’esistenza di ulteriori analoghi mandati viene desunta da analoga
denuncia dei coniugi De Lutiis – Arnone, dalla quale si desumeva però solo
l’incarico da parte degli stessi e non da parte degli altri acquirenti e che dalla
richiesta del pubblico ministero, organo peraltro non giudicante, si evinceva
che il Reina aveva consegnato £120.475.000 al Leotta. Osserva inoltre che in
relazione ai detti De Lutiis – Arnone vi era giudicato che escludeva ogni
responsabilità per inadempimento del Reina e che tale sentenza sarebbe stata
prodotta ove la corte territoriale avesse assolto l’obbligo di segnalazione del
rilievo d’ufficio di cui al primo motivo. Aggiunge che la presunzione di esistenza
di altri mandati di ricezione somma e versamento a Sicilcassa era in violazione
del limite previsto dall’art. 2729, comma 2, cod. civ per la prova testimoniale
pari ad Euro 2,58 (ed in violazione del divieto di derivare una presunzione da
altra presunzione era stato presunto l’inadempimento ai mandati dalla
presunzione di esistenza degli stessi mandati).
Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. il
ricorrente non ha indicato in modo specifico il contenuto del provvedimento del
Gip del Tribunale di Palermo. In mancanza di tale decisiva indicazione non è
possibile valutare se sul piano sussuntivo i fatti noti fossero astrattamente
sussumibili nell’inferenza presuntiva oppure vi fosse solo un problema di
cattiva valutazione della prova non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass.
Sez. U. n. 1785 del 2018).

6

e concordanza in quanto sconfessata dalla testimonianza del Leotta, che aveva
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dichiarato di avere ricevuto dal notai6Vdi £53.949.500 e di averla a sua volta

Quanto alla denunciata violazione del limite previsto dall’art. 2729, comma
2, cod. civ., va rammentato che la prova per presunzione è consentita in tutti i
casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso
in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall’art. 2721 primo
comma cod. civ., abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di

presunzione avendo il giudice di merito attinto per l’identificazione del fatto
noto alle dichiarazioni rese dal teste Leotta.
Per il resto la censura, sotto le spoglie della denuncia di violazione di legge,
mira alla rivisitazione del giudizio di fatto che è profilo, come tale ed a
prescindere dal vizio motivazionale, non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il
giudice di appello con l’artificio della prova presuntiva e della prova atipica
aveva ritenuto provato ciò che la parte non avrebbe potuto provare
documentalmente, essendo preclusa stante il divieto ex art. 345, comma 2, la
produzione in appello dei contratti con i quali il Reina avrebbe ricevuto
l’incarico dagli altri acquirenti, produzione corrispondente all’onere probatorio
delle controparti.
Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha ritenuto sulla base delle
risultanze processuali raggiunta la prova. Non viene quindi in rilievo la
violazione peraltro denunciata come ipotetica dell’art. 345, avendo il giudice di
merito, a monte rispetto all’eventuale produzione documentale, reputato
raggiunta la prova con valutazione sindacabile nella presente sede di legittimità
esclusivamente nei termini del vizio motivazionale.
Il controricorso proposto da Assicuratori dei Lloyd’s ha natura di ricorso
incidentale adesivo al ricorso principale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza, anche per ciò che concerne la posizione del ricorrente
incidentale adesivo. Non risultando però la notifica del controricorso di
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detto articolo (Cass. n. 23692 del 2004). Non ricorre poi la denunciata doppia

Assicuratori dei Lloyd’s nei confronti dell’altra parte controricorrente, non
sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e
viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1,

– quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente e Assicuratori
dei Lloyd’s in solido fra di loro al pagamento, in favore di Alberto Iacopino e
Carmela Sandra Favorito, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
Il Presidente
D

\

. a faele Frasca

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1

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