Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 05/09/2011), n.18234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo

18, presso l’avv. FRISANI Pietro L., che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Bari del 20 marzo 2008

nel procedimento n. 10/2008 Ruolo affari camera di consiglio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato:

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di appello di Bari in data 25 novembre 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Bari abbia dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivamente proposto il 9 gennaio 2008 oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, giudicato nella specie formatosi il 6 luglio 2007. senza tener conto che il termine- decadenziale di sei mesi è sottoposto alla sospensione dei termini nel periodo feriale;

– il ricorso appare manifestamente fondato; poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle Casi successive all’introduzione del processola anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. 2009/5085):

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere cassato e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Bari in diversa composizione, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto in precedenza rilevato in punto di decadenza e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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