Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSULTING ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL in liquidazione,
ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti
dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA del 15.1.08, depositata l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
OSSERVA
l. La società Consultino Engineering International Group s.r.l. in liquidazione ha notificato all’Agenzia delle Dogane (che ha resistito con controricorso) ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 15/1/08 della C.T.R. Lazio.
Tale ricorso non risulta depositato, pertanto esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, ed alla luce della univoca giurisprudenza di questa Corte in tal senso (v. tra le altre cass. Ord. n. 21969 del 2008). Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010