Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18234 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16064-2019 R.G. proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO PERSICO;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIA BARBUTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NOCERA INFERIORE, depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

ricorso e per l’effetto dichiari la competenza del Tribunale di

Nocera Inferiore.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– L.B. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore S.M., con il quale aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi informatici, per il corrispettivo pattuito di Euro 6.170,00 e in relazione al quale il convenuto aveva ricevuto, ai sensi dell’art. 1385 c.c., a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di Euro 3.700,00;

– deduceva l’inadempimento del convenuto e chiedeva di conseguenza accertarsi e la legittimità del proprio recesso dal contratto e il proprio diritto di esigere il doppio della caparra;

– si costituiva il convenuto ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza per valore del tribunale e nel merito l’illegittimità del recesso di controparte, essendo proprio il L. la parte inadempiente;

– conseguentemente era infondata la domanda dell’attore, essendosi il contratto risolto per l’inadempimento altrui, derivandone sia il diritto del convenuto di trattenere la caparra ricevuta, sia il diritto di ottenere la differenza rispetto al corrispettivo pattuito;

– il tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore, assumendo che il valore della causa si determinava, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., in base al valore della caparra e non dell’intero contratto;

– il L. ha proposto regolamento di competenza sulla base di due motivi:

– con il primo si duole perchè il tribunale ha deciso sulla questione di competenza senza disporre la precisazione delle conclusioni, con il secondo censura la decisione sostenendo che la domanda proposta, volta a ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale mediante la declaratoria di illegittimità del recesso, poneva in contestazione l’intero rapporto;

– S.M. ha depositato memoria:

– il primo motivo è infondato;

– al riguardo il collegio condivide e fa proprie le considerazioni del Procuratore generale, laddove si evidenza il carattere formale della censura, in assenza di qualsiasi denuncia di un pregiudizio derivante all’attuale ricorrente dalla violazione procedurale (Cass. n. 14245/2016);

– è fondato invece il secondo motivo, anche se per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dal ricorrente: “in tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo” (Cass. n. 25232/2014);

– si può condividere, in linea teorica, che, finchè la parte si limiti a chiedere di accertare la legittimità del recesso, il valore della causa si determini unicamente il base al valore della somma domandata (Cass. n. 2562/1964):

– infatti, il recesso, pur condividendo con la risoluzione i presupposti dell’inadempimento e della sua gravità (Cass. n. 2969/2019), attua lo scioglimento del rapporto in forza di un meccanismo diverso, legato alla pattuizione di 18266/2011);

– non occorre quindi che il contraente un’azione di risoluzione (Cass. n. 8417/2016; n. 882/2918)

– nella giurisprudenza della Corte è costante la precisazione che la domanda di recesso ha una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione (Cass. n. 14014/2017; n. 21838/2010);

– nella specie bisogna tuttavia considerare che il convenuto, pur proponendo eccezione di incompetenza, aveva a sua volta dedotto l’inadempimento altrui, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto di trattenere la caparra;

– già in dipendenza di tali richieste (pur a volere prescindere dalla ulteriore espressa istanza del convenuto volta a fare accertare la risoluzione del contratto, che già di per sè imponeva che il valore della causa si determinasse in base all’intero contratto: Cass. n. 2850/2018; n. 2737/2012), il valore della causa superava i limiti della competenza del giudice di pace;

– invero, a seguito delle indicate deduzioni del convenuto, configurandosi un’inequivoca volontà del medesimo di ottenere una pronuncia con autorità di giudicato sulla questione pregiudiziale dell’individuazione della parte inadempiente, sorgeva la necessità di estendere l’indagine all’intero rapporto, per una valutazione globale e comparativa del comportamento delle parti. al fine di provvedere sulla sorte della caparra confirmatoria, secondo i criteri di cui all’art. 1385 c.c. (Cass. n. 2484/1976; n. 21209/2019);

– pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito;

– spese al merito.

PQM

accoglie l’istanza; cassa l’ordinanza; dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, dinanzi al quale dispone la riassunzione del giudizio nel termine di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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