Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18233 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9788-2016 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. GERARDO MILANI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

PA.GI., PA.MA., PR.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gi. e Pa.Ma. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, Z.G., assumendo di essere titolari della quota complessiva di 9/10 dell’immobile sito in (OMISSIS) riportato in NCEU al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) e foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) sub (OMISSIS) costituito da due corpi di fabbrica (residenziale e rurale) con accesso al lago omonimo, immobile del quale la convenuta era titolare della quota di 1/10.

Per l’effetto chiedevano procedersi alla scioglimento della comunione in natura, ovvero, in caso di non comoda divisibilità, affinchè fosse loro attribuita l’intera proprietà del compendio immobiliare.

Nella resistenza della convenuta, che non si opponeva alla domanda proposta, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 742 del 3 marzo 2009 disponeva lo scioglimento della comunione, secondo il progetto predisposto dal CTU arch. F., assegnando alla conventa una porzione di sottotetto ed un posto auto nel cortile, con servitù di passo carraio e pedonale, con la previsione di un conguaglio di Euro 1.860,00 in suo favore.

Z.G., cui nelle more del giudizio subentravano gli eredi P.G. e Gi., proponeva appello chiedendo integrarsi la sentenza con l’indicazione delle opere che lo stesso CTU aveva ritenuto necessarie per assicurare l’abitabilità della porzione di sottotetto assegnatagli, ovvero disporsi un nuovo progetto di divisione.

Gli appellati proponevano appello incidentale chiedendo accertarsi che la scala ed il vano scala che conducono al sottotetto erano di proprietà comuni.

Disposto un supplemento di CTU, la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 107 del 5 febbraio 2016, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il bene non comodamente divisibile e ne disponeva l’attribuzione dell’intero ai Pa., con la condanna degli stessi al pagamento del conguaglio in favore dei P., determinato nella somma di Euro 142.422,20.

La Corte bresciana rilevava che il progetto approvato dal Tribunale subordinava l’assegnazione di una porzione del sottotetto alla Z. alla condizione dell’elevazione dell’altezza di 25 cm., imponendo una serie di obblighi incompatibili con il contenuto di una sentenza dichiarativa quale quella di scioglimento della comunione.

Ne scaturiva la necessità di dover valutare la fattibilità di un diverso progetto di divisione, essendosi a tal fine anche disposto un supplemento di CTU.

Tale supplemento di indagini aveva portato alla valutazione del perito d’ufficio di inattuabilità di un diverso progetto di divisione in natura alla luce delle considerazioni di cui alle pagg. da 14 a 16 della sentenza.

La Corte reputava che le osservazioni dell’ausiliario fossero condivisibili posto che la valutazione di comoda divisibilità deve avere riguardo non solo alla materiale possibilità di un frazionamento in natura, ma anche alla fattibilità della formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero di porzioni che sotto l’aspetto economico – funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate rispetto al valore dell’intero.

Nel caso di specie, secondo i giudici di appello le due soluzioni predisposte dal perito di parte appellante impongono la creazione di reciproche servitù di impianti tecnologici, con deprezzamento del valore delle porzioni, senza contare che sarebbe indispensabile prevedere anche una servitù di passaggio per accedere alla porzione di immobile che sia pari ad 1/10 dell’intero complesso.

Per l’effetto andava ravvisata la non comoda divisibilità del bene, con la condanna delle originarie parti attrici, in quanto assegnatarie dell’intero, al pagamento del conguaglio nella misura sopra indicata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.G. sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, con esso si contesta la violazione degli artt. 718,726,727 e 714 c.c., nonchè la falsa applicazione dell’art. 720 c.c., assumendosi che le considerazioni svolte dal CTU, e condivise dalla Corte d’Appello, in base alle quali è stata ravvisata la non comoda divisibilità del bene comune, non coglierebbero nel segno, e di fatto si porrebbero in contrasto con la nozione di bene divisibile quale ricavabile dalle norme citate.

La necessità di procedere congiuntamente alla ristrutturazione delle unità immobiliari prescinde dal fatto che si tratti di beni separatamente attribuiti, ma è situazione che ricorre normalmente in tutti le ipotesi di beni siti in un condominio. Inoltre si contesta l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’obbligo dei condividenti di concedere reciprocamente il passaggio di tutti gli impianti necessari, sia orizzontali che verticali, all’interno degli immobili individualmente assegnati, nonchè la necessità di adeguare gli impianti, mantenendo in comune solo quelli di fornitura del gas, dell’energia elettrica, del telefono e di fognatura, determinerebbero un aggravio della situazione attuale tale da rendere il bene non comodamente divisibile in natura, osservandosi che gli impianti già sono comuni, e se ne impone la sola sostituzione, in ragione della loro vetustà.

Infine si deduce che anche le considerazioni relative al posto auto in cortile sarebbero inconsistenti, e di fatto violerebbero il principio per il quale la non divisibilità del bene comune deve essere frutto di un rigoroso accertamento da parte del giudice di merito.

Ad avviso della Corte le doglianze non meritano seguito.

Ed, invero, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamato anche dalle difese del ricorrente, quello secondo cui (cfr. Cass. n. 12498/2007) il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (conf. Cass, n. 12406/2007; Cass. n. 3635/2007).

Ad avviso del Collegio la valutazione di non comoda divisibilità deve ritenersi che sia stata effettuata dalla Corte di merito con giudizio insindacabile, che sfugge alla possibilità di controllo ad opera del giudice di legittimità, allorquando, anche a seguito della riforma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione in concreto esigibile sia ridotta al cd. minimo costituzionale, quale esemplificativamente individuato da Cass. SS. UU. n. 8054/2014.

Peraltro, nella fattispecie, l’iter argomentativo del giudice di merito nemmeno si espone alla censura di intrinseca contraddittorietà o incoerenza tali da determinare la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la decisione gravata esposto in maniera coerente le ragioni plurime per le quali il bene andava ritenuto non comodamente divisibile.

L’esito cui perviene la Corte d’Appello non può essere contestato analizzando singolarmente i vari elementi valutati per supportare la conclusione di indivisibilità in natura del bene, come invece si sviluppa la critica del ricorrente.

La valutazione qui avversata è il frutto di una complessiva ed organica considerazione dei costi degli interventi, delle modalità necessarie di esecuzione degli stessi, della necessità di dover prevedere delle servitù reciproche (peraltro il ricorrente pur sostenendo in ricorso che la situazione attuale degli impianti già veda la presenza di tratti in comune idonei a creare servitù reciproche, non indica da quali atti del processo tale prova sia evincibile), dell’impossibilità di poter riservare un posto auto nel cortile a servizio di un’unità immobiliare di valore corrispondente ad 1/10 dell’intero, con la creazione tuttavia di reciproche servitù di passaggio pedonale e carraio (elemento anche questo in grado di incidere negativamente sul valore delle porzioni scaturenti dal frazionamento in rapporto al valore dell’intero).

Deve pertanto ribadirsi il principio dell’insindacabilità della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, con il conseguente rigetto del motivo.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 718,726 e 727 c.c., nonchè la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, si rileva che le doglianze si concretano nell’addebito al giudice del merito di non avere preso in considerazione le due soluzioni alternative proposte dal CTP di parte ricorrente, trascurandosi che nel fabbricato già oggi vi sono cinque unità abitative, una delle quali ben poteva essere attribuita ai P. a soddisfacimento dei loro diritti di comunisti.

Le stesse non meritano del pari accoglimento.

Ed, invero quanto alla deduzione del vizio motivazionale, alla luce della novella, va osservato che la sentenza impugnata ha specificamente preso posizione sulle due proposte divisionali suggerite dal tecnico di parte ricorrente, motivando sulle ragioni della loro non fattibilità (cfr. pag. 17 della sentenza gravata), mentre in relazione alla dedotta violazione di legge, valgono le medesime considerazioni già esposte in occasione della disamina del primo motivo, consistendo le lamentele del ricorrente in un’inammissibile contestazione delle insindacabili valutazioni in fatto del giudice di merito, il quale nell’esporre le ragioni della non condivisione delle soluzioni divisionali perorate dal P., ha richiamato l’incidenza negativa sul valore del cespite, della creazione di servitù reciproche, nonchè la circostanza che, anche nel caso in cui non fossero rimaste in comune le scale che avrebbero dovuto consentire l’accesso alle porzioni di immobile da assegnare ai P., sarebbe stato comunque necessario prevedere una servitù di passaggio, con indubbia incidenza sul valore della scala assegnata sì in proprietà esclusiva, ma gravata dal diritto di servitù.

Il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Nulla per le spese atteso che gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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