Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18233 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18233 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 8166-2017 proposto da:
IRTI ARMANDO, IRTI EMANUELE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SESTO FIORENTINO n.41, presso lo studio
dell’avvocato C. FABRIZIO FERRARA,.che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
CA POTANO P \( LO, (‘, pOLIN(
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ORA Z. I0 G IU SE P PK,

\, clenivamente domiciliati in I« )\.1.\, VIA

GERMANICO n.172, presso Io studio dell’avvocato PIERLUIGI
PANICI, rappresentati e difesi dall’avvocato CALOGERO
• GIARDINA;
– controricorrenti nonchè contro

Data pubblicazione: 11/07/2018

AMISSIMA

ASSICURAZIONI

S.P.A.

già.

CARIGE

ASSICURAZIONI S.P.A. per mutamento di denominazione sociale
C.F./P.I.01677750158, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

‘che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
CATERINA FARRUGGIA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 08166 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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FORNACI n.38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

Rilevato che:

Paolo Capolino, Lucia Capolino e Orazio Giuseppe Capolino,
rispettivamente padre e germani di Salvatore Capolino, deceduto a
seguito di sinistro stradale mentre era alla guida di ciclomotore,
convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Gela Armando Irti,

conducente, proprietario e assicuratrice dell’autovettura relativa al
sinistro chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse
la domanda ritenendo la responsabilità del conducente
dell’autovettura circa la causazione del sinistro nella misura del 70%.
Avverso detta sentenza proposero appello sia la società assicuratrice
che i danneggiati, mentre rimasero contumaci i danneggianti. Con
sentenza di data 26 febbraio 2016 la Corte d’appello di Caltanissetta
accolse parzialmente l’appello principale, rigettando la domanda
risarcitoria iure hereditatis, e disattese per il resto le impugnazioni.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che in altro
giudizio promosso da Emanuele Irti nei confronti dei congiunti del
Capolino e di SAI Assicurazioni s.p.a. i convenuti erano stati
condannati dal Giudice di Pace di Gela al risarcimento dei danni
cagionati all’autovettura, ritenendo la responsabilità del conducente
di quest’ultima pari al 30%, e che andava escluso il vincolo di
intervenuto giudicato/ data sia la diversità del rapporto giuridico,
relativo al risarcimento del danno derivante dalla morte del Capolino,
che la diversità delle parti del giudizio, essendo stato convenuto
nell’altro giudizio l’assicuratore del motociclo e non avendovi preso
parte Armando Irti. Aggiunse che corretta era la quantificazione nella
misura del 70% della responsabilità del conducente l’autovettura,
avendo costui impegnato l’intersezione ad una velocità superiore al
limite previsto per l’area urbana e non adeguata all’orario notturno,
senza mettere in atto alcuna manovra di emergenza, segno di una
guida quanto meno disattenta, mentre corretta era l’attribuzione di

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Emanuele Irti e Carige Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di

una quota minore a carico del conducente del motociclo, che aveva
comunque impegnato l’intersezione senza ridurre la propria velocità,
stanti le pessime condizioni del segnale di “stop” e l’impossibilità di
tenerne conto in modo adeguato anche in considerazione dell’orario
notturno.

Irti sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.),
nonché Paolo Capolino, Lucia Capolino e Orazio Giuseppe Capolino. Il
relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti
che vi è coincidenza dal punto di vista soggettivo con il giudizio
innanzi al Giudice di Pace e che l’oggetto dei due giudizi è costituito
dall’accertamento della responsabilità. Aggiungono che conduce a
risultati paradossali il ritenere l’insussistenza di un conflitto di
giudicati fra due pronunce relative al medesimo sinistro.
Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente disattesa
l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai
controricorrenti Capolino, per essere stato proposto da parte
contumace in appello, mentre l’acquiescenza di Carige Assicurazioni
s.p.a. avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza.
La legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in
genere, spetta a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte,
non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta, nel
precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata
(Cass. 11 settembre 2015, n. 17974). L’impugnazione del
danneggiante, litisconsorte necessario dell’assicuratore, in giudizio

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Hanno proposto ricorso per cassazione Armando Irti e Emanuele

per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli,
impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del
litisconsorte (Cass. 10 marzo 2009, n. 5737).
I ricorrenti deducono l’esistenza della violazione della norma sul
giudicato senza specificare, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6

formato il giudicato esterno relativo alla sentenza del Giudice di Pace,
né in quale sede processuale il documento relativo al dedotto
giudicato sia rinvenibile. Tutto questo in disparte il rilievo secondo cui
il riconoscimento di responsabilità in diverse percentuali dei
conducenti nei due giudizi non determina un contrasto pratico fra i
giudicati, bensì soltanto un contrasto logico, basandosi ognuno di essi
su un accertamento dello stesso oggetto diverso. I crediti risarcitori
riconosciuti per effetto del differente accertamento, infatti,
concernono beni della vita che, data la fungibilità del denaro, possono
trovare soddisfazione senza che l’attuazione dell’uno implichi la
negazione dell’attuazione dell’altro (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 41 cod. pen.. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello,
dopo avere individuato la prima serie causale rappresentata
dall’inosservanza del segnale di “stop” da parte del conducente del
ciclomotore, la cui osservanza avrebbe sicuramente impedito
l’evento, doveva valutare se la condotta di guida del conducente
dell’autovettura fosse stata idonea o meno ad interrompere il nesso di
causalità e che il giudice di merito non ha proceduto alla verifica dei
singoli apporti causali, ma ha applicato una sorta di criterio
ponderale, mettendo sul piatto della bilancia le due condotte.
Il motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento
del giudice di merito relativo

alla

ricostruzione

della

dinamica

dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei

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cod. proc. civ., se e mediante quali circostanze processuali si sia

veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei
singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero
fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora non

I ricorrenti non hanno proposto una denuncia di vizio
motivazionale ma, sub specie di denuncia di violazione di legge,
mirano in realtà ad una rivisitazione del giudizio di fatto,
inammissibile nella presente sede di legittimità se non nei limiti del
vizio motivazionale. Ed invero costituisce un giudizio di fatto, non
corrispondente a quello effettuato dal giudice di merito, quello
secondo cui la sequenza causale sarebbe stata attivata dal
conducente del motociclo, mentre la condotta del conducente
dell’autovettura avrebbe rappresentato solo una causa sopravvenuta.
Il giudice di merito ha valutato sul piano del concorso l’efficienza
eziologica di entrambe le condotte e quella che nel motivo viene
definita “ponderazione” costituisce in realtà l’esito della graduazione
delle percentuali di responsabilità imputabili a ciascun conducente.
Il controricorso proposto da Amissima Assicurazioni s.p.a. ha
natura di ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza, anche per ciò che concerne la posizione del
ricorrente incidentale adesivo. Non risultando però la notifica del
controricorso di Amissima Assicurazioni s.p.a. nei confronti dell’altra
parte controricorrente, non sussiste l’obbligo di versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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ricorra il vizio di motivazione (Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028).

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti e

favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, con distrazione in favore del difensore e che liquida in
Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
Il Presidente
affaele Frasca

Amissima Assicurazioni s.p.a. in solido fra di loro al pagamento, in

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