Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18233 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 05/09/2011), n.18233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via della

Colonna Antonina 41, presso l’avv. Lamazza Maria Antonietta,

rappresentata e difesa dall’avv. Marco Della Luna, del Foro di

Mantova, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 12 marzo

2009, nel procedimento n. 1246/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 12 marzo 2009, con il quale la Corte di Appello di Milano ha respinto il ricorso con il quale la medesima, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo in materia di corresponsione di pensione di guerra promosso da de cuius A. S. il 2 febbraio 1970 davanti alla Corte dei Conti e definito con sentenza del 2007, dopo che la ricorrente si era costituita in giudizio;

1.1. il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato;

OSSERVA:

2. il ricorso appare inammissibile in quanto, con riferimento alle lamentate violazione di legge il motivo appare inammissibile, poichè la ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura con la formulazione del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);

con riferimento al prospettato vizio di motivazione, la ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione di cui sopra;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto rituali difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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