Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18233 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TOSCANA MONILIA SRL in persona AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SUNCLASS ONROEREND GOED INTERNATIONAAL B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 22/01/08, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Sunclass Onroerend Goed International B.V. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpeg e Ilor 1994 emesso con riguardo a plusvalenza derivante dalla vendita di immobili in relazione alla quale era già stato notificato avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro) la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado la quale, rilevato che l’Agenzia si era basata per la determinazione della base imponibile esclusivamente sull’accertamento dell’Ufficio del Registro di Luino già oggetto di precedente sentenza della stessa Commissione, si uniformava al giudizio espresso in tale ultima sentenza.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione dell’art. 295 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d’appello sospeso il processo in attesa della definizione del giudizio relativo all’imposta di registro) è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, con riferimento alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un’altra solo nei casi in cui l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro, dovendo peraltro rilevarsi che nell’attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (v. tra le altre cass. n. 4314 del 2008), dovendosi in particolare ribadire che presupposto per la sospensione necessaria non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati (v. tra le altre cass. n. 24751 del 2007).

Il secondo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, ci si duole dell’omessa considerazione della pendenza del giudizio concernente l’imposta di registro) è inammissibile sia perchè della pendenza della controversia sull’imposta di registro nella sentenza impugnata si da atto e quindi la censura attiene non alla omessa considerazione del fatto bensì sostanzialmente alla omessa considerazione delle conseguenze giuridiche di esso (e perciò, inammissibilmente, attiene alla motivazione in diritto della sentenza), sia perchè, in ogni caso (per le considerazioni esposte in relazione al primo motivo) il suddetto fatto non sarebbe decisivo.

Il terzo motivo (col quale, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 172 e art. 115 c.p.c. e “dei principi generali in materia di attestazione da parte dei segretari della C.T.R.”, si afferma che i giudici d’appello avevano rigettato l’impugnazione incidentale affermando che la perizia estimativa dell’UTE di Varese non era stata prodotta, benchè dal frontespizio del fascicolo di parte – recante il timbro della segreteria della C.T.R. – risultasse il contrario, e il quarto motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per omessa considerazione della circostanza che dal frontespizio del fascicolo di parte la perizia estimativa suddetta risultava depositata) sono inammissibili, posto che l’errore di fatto che, come nella specie, si configuri come una falsa percezione della realtà che abbia portato ad affermare o supporre l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato è configurabile come errore revocatorio (non come violazione di legge o vizio di motivazione).

Infine anche il quinto motivo (col quale, deducendosi vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver estrinsecato le ragioni per le quali si riteneva di confermare il valore accertato dai primi giudici ed escluderne uno maggiore, che poteva essere accertato sulla base di una c.t.u. o del notorio) è inammissibile.

In proposito, è sufficiente rilevare: che dalla sentenza impugnata la decisione assunta risulta supportata da sufficiente e congrua motivazione; che, in ogni caso, la sufficienza della motivazione posta a sostegno di una decisione assunta in sede di impugnazione va valutata in rapporto al devolutum, onde non si può genericamente affermare la mancata motivazione delle ragioni della conferma della decisione di primo grado senza espressamente porla in rapporto ai termini ed all’ampiezza della propria impugnazione; che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale ( diniego (configurabile peraltro solo in caso di apposita richiesta delle parti, nella specie non dedotta) può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (v. tra le altre cass. n. 15219 del 2007); infine che anche il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115 c.p.c., comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, con la conseguenza che l’esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed il giudice di merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo soltanto censurabile l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio (v. tra le altre cass. n. 6023 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA