Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18233 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14202-2019 proposto da:

ALPIGAME DI G.V. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO FERRETTI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONGINEVRA

19, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DE PAOLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ERMANNO CORSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell’ambito di una operazione di cessione di quote intervenuta fra la Alpigame s.n.c. (cedente), la Pantaben s.r.l. e la Gimel di M.G. & C. s.a.s. (cessionarie), la società cedente ha fatto valere in un giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano una scrittura, con la quale M.G., indicato quale persona fisica di riferimento delle società cessionarie, aveva sottoscritto un prospetto riepilogativo dei fondi cassa degli apparecchi da gioco trasferiti per effetto della cessione. La sottoscrizione del documento aveva la finalità di consentire la continuazione del funzionamento degli stessi apparecchi, così evitando alle cessionarie di ricostituire la dotazione dopo la cessione.

Il giudizio è stato definito con il rigetto della domanda da parte della Corte d’appello di Trento. La domanda era stata in un primo tempo accolta dal Tribunale di Bolzano, che aveva condannato il M. al pagamento della somma risultante dal prospetto.

La corte d’appello ha riconosciuto che la consulenza tecnica eseguita in sede penale, prodotta da Alpigame per superare il disconoscimento del documento da parte del M., non era idonea a provarne l’autenticità. La corte di merito ha proseguito l’analisi mettendo in luce che al rimborso dei fondi cassa avrebbero dovuto, al limite, provvedere le società cessionarie, non la persona fisica. Nella stessa sentenza d’appello si evidenzia che la stessa cedente aveva vanamente sollecitato, nei confronti delle società cessionarie, una misura cautelare a garanzia del medesimo credito poi fatto valere contro il M..

Nello stesso tempo la corte d’appello ha osservato che la supposta obbligazione personale del M. non avrebbe potuto avere altra causa se non l’accollo o la garanzia del debito sociale; tuttavia l’esistenza di tale debito non risultava in modo univoco dalle prove orali acquisite nel giudizio e, d’altronde, la creditrice aveva sostenuto in giudizio la diversa ipotesi della obbligazione personale e diretta del M..

Per la cassazione della sentenza Alpigame s.n.c. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

M.G. ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

La sentenza è oggetto di censura perchè la corte d’appello, nel ritenere che la relazione tecnica eseguita in sede penale non fosse sufficiente a provare l’autenticità del documento, ha supposto che le operazioni si fossero svolte sulla copia, senza considerare che il consulente aveva già preventivamente esaminato l’originale del documento.

La censura, con la quale il ricorrente deduce di voler denunciare la palese contraddizione fra la decisione e un preciso fatto storico oggettivo e certo, è inammissibile, perchè il -fatto storico” a cui è riferita la mancata considerazione da parte del giudice d’appello è palesemente privo di decisività. Infatti, la corte di merito ha giustificato il proprio giudizio negativo sull’autenticità del documento in base a un esame complessivo della relazione, non fermandosi al dato della utilizzazione della copia. Ma in ogni caso -ed è questo il rilievo che rende vieppiù inammissibile la censura – la corte d’appello è andata oltre il profilo del difetto di autenticità del prospetto, negando la sussistenza della obbligazione per altre e più assorbenti ragioni.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per illogicità della motivazione e travisamento della prova orale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Si sostiene che dalle prove emergeva “in tutta evidenza l’inequivoca sussistenza di un dato probatorio concernente l’esistenza di un accordo diretto tra i signori G.V. e M.G. circa la valorizzazione e corresponsione del denaro contante contenuto negli apparecchi da gioco eroganti vincite in denaro ex art. 110 TULPS, comma 6, collegato ma non ricompreso nell’atto di cessione del ramo di azienda” (pag. 18 del ricorso).

Il motivo è inammissibile. La corte d’appello ha negato l’esistenza del debito del M. non solo in base a un giudizio sull’esito della prova orale, ma nell’ambito di una valutazione complessiva, estesa alla considerazione delle pregresse vicende giudiziarie intercorse fra le società e alle dichiarazioni rese nel giudizio dal legale rappresentante della società attrice. In esito a tale ricostruzione la corte d’appello ha posto in luce che la esistenza di un debito delle società cessionarie, identificato dalla stessa corte di merito quale unico possibile titolo della obbligazione personale del M.. riconducibile all’accollo o alla garanzia. fosse in contrasto con la tesi sostenuta nel giudizio dalla parte interessata, secondo cui le deposizioni erano convergenti “nel dimostrare la titolarità dell’obbligazione in capo soltanto al M.”. Insomma, secondo la corte di merito, “l’inesistenza/indimostrabilità dell’obbligazione oggetto della garanzia o dell’accollo comporta il difetto ovvero rindimostrabilità della causa che dovrebbe sorreggere i negozi costitutivi, rispettivamente, della garanzia ovvero dell’accollo a carico del signor M.. Con la conseguenza che non essendo provata la causa del suo debito la promessa del signor M. non solo è inverosimile ma sarebbe comunque giuridicamente ingiustificata sicchè egli va assolto da qualsiasi pretesa nei suoi confronti accampata da Alpigame s.n.c.” (pag. 13 della sentenza impugnata.

L’insieme di tali considerazioni, ampiamente sufficienti a giustificare il rigetto della domanda, non hanno costituito oggetto di censura con il motivo in esame, che si esaurisce nel proporre una diversa considerazione delle prove inammissibile in questa sede e, in ogni caso, sterile, perchè inidonea a minare il fondamento della decisione, basata su una pluralità di considerazioni, in fatto e giuridiche, che travalicano l’ambito della valutazione della prova orale, cui è invece riferita l’intera censura.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma I -bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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