Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18232 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18232 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

“PS

ORDINANZA
sul ricorso 19735-2011 proposto da:
CROCI GIUSEPPINA CRCGPP54R61H949F, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA PARISI,
rappresentata e difesa dagli avvocati PRAGLIOLA ORIANA, STENDARDO
GIOVANNI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, 80185250588, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

(MS

1

Data pubblicazione: 29/07/2013

R.G. n.19735/2011
Ud. 13.5.13
Croci c. Ministero della pubblica istruzione + I

– controricorrente –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PENNABILLI;

intimati

avverso la sentenza n. 329/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA
dell’1/04/2011, depositata il 28/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
è presente il P.G. in personadel Dott. COSTANTINO FUCCI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1.1. — Con sentenza depositata il 28.4.11 la Corte d’appello di Ancona, in rifi-oma della
pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda di Giuseppina
Croci — dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – intesa ad
ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati anteriormente al 10.9.2000, data del suo nuovo inquadramento nel profilo professionale,
Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Croci con un solo motivo con il quale lamenta
sotto vari profili violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del
4.8.95, degli artt. 34 e 48 CCNL 26.5.99, degli artt. 8 e 19 CCNL 15.3.01, nonché degli artt. 87 e
142 CCNL 24.7.03.
2.1. – Resiste con controricorso il MIUR.
3. — Il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di
questa S. C. — da cui non vi è ragione di discostarsi – secondo la quale “la specifica norma di cui
all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del

2

nonché contro

R.G. n.19735/2011
Ud. 13.5.13
Croci c. Ministero della pubblica istruzione + I

comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’ 1.9.2000 al personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di

operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia
configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile
sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. Cass.
23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass.
1°.3.2010 n. 4885).
3.1. — Il principio giurisprudenziale sopra ricordato assorbe l’esame di ogni altra
argomentazione svolta in ricorso.
4— Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.13.

prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che

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