Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18232 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18232 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 6625-2017 proposto da:
EDIL COMPANY S.R.L. P.I.01174540128, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.V. BERTARELLI n.29, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
D’AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUIGI
ALLO;
– ricorrente contro
_1.M.S.C.

AZIENDA MULTI SERVIZI COMUNALI S.P.A.

13 .1.02279540120, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONLA, VIA ORTIGARA n.3, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIO CRESPI;
– controricorrente

Data pubblicazione: 11/07/2018

nonchè contro

COMUNE DI GALLARATE C.F.00560180127, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI n.79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI,

controricorrente

avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata 11 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 06625 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO BERALDO;

Rilevato che:
Edil Company s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio il Comune di Gallarate e Azienda Multi Servizi Comunali
s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno corrispondente ad i costi
per la bonifica, oltre le ulteriori conseguenze pregiudizievoli,

nel quale era emersa una concentrazione di materie inquinanti,
superiore ai limiti di legge, riconducibile all’attività di produzione di
gas mediante distillazione del carbone svolta dall’ente pubblico
denominato A.M.G.A. per conto e sotto il controllo del Comune di
Gallarate, proprietario dell’area, il quale nel 1959 aveva poi alienato
l’area. Il Tribunale adito accolse la domanda con condanna al
pagamento della somma di Euro 811.154,72. Avverso detta sentenza
proposero appello le parti convenute. Con sentenza di data 20
gennaio 2017 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello, rigettando
la domanda. Osservò la corte territoriale che, trattandosi di fatti di
inquinamento cessati nel 1958, la normativa applicabile non era
quella speciale in materia ambientale ma quella codicistica, ed in
particolare l’art. 2050, e che essendo stati i fondi inquinati ceduti a
terzi nel 1959, con perdita della disponibilità da tale epoca, era
intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.
Ha proposto ricorso per cassazione Edil Company s.r.l. sulla base
di due motivi e resistono con distinti controricorsi il Comune di
Gallarate e Azienda Multi Servizi Comunali s.p.a.. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi d’improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2050
cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché

3

relativamente ad un terreno acquistato in data 20 dicembre 2005 e

omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la
prescrizione del diritto decorre non dal momento del fatto lesivo ma
da quello in cui il danno-conseguenza si è manifestato e che
l’esteriorizzazione del danno si è avuta solo alla fine del dicembre

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. in relazione agli artt. 18 legge n. 349
del 1986, 17 d. Igs. n. 22 del 1997, 303 ss. d. Igs. n. 152 del 2006,
2043 e 2050 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’erronea determinazione del dies
a quo della decorrenza della prescrizione è anche frutto dell’erronea
sussunzione della pretesa risarcitoria nella fattispecie di danno
ambientale di cui agli artt. 18 legge n. 349 del 1986 e 303 ss. d. Igs.
n. 152 del 2006, concernente la lesione del bene ambientale a tutela
della collettività dei cittadini, e che invece la domanda doveva essere
qualificata in termini di artt. 2043 e 2050 cod. civ., in relazione ai
costi di bonifica sostenuti per un illecito altrui.
Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha affermato che la
sentenza impugnata è stata notificata in forma telematica in data 24
gennaio 2017 e 26 gennaio 2017, ma ha omesso di depositare
unitamente al ricorso copia autentica della sentenza impugnata e
della relativa relazione di notificazione, secondo quanto prescritto a
pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ..
Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità,
dall’ art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone
ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato
notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di
conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e
1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché

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2005 allorquando Edil Company ebbe a scoprire l’inquinamento.

della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al
messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica
valenza nomofilattica ha confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia
Cass.

14/07/2017,

n.

17450;

si vedano

in

particolare

Cass.

10/10/2017,

n.

23668;

Cass.

16/10/2017,

n.

24292;

Cass.

16/10/2017,

n.

24347;

Cass.

17/10/2017,

n.

24422;

Cass.

26/10/2017,

n.

25429;

Cass.

09/11/2017,

n.

26520;

Cass.

09/11/2017,

n.

26606;

Cass.

09/11/2017,

n.

26612;

Cass.

09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22
dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le
copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla
attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le
stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal
controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è
improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati, né risulta altrimenti il deposito della
documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da
parte del controricorrente. Non rileva l’istanza di trasmissione del
fascicolo d’ufficio in quanto non è previsto, al di fuori di ipotesi
eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata
di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa
dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione
del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).
In realtà la sentenza è stata depositata in data 20 gennaio 2017
ed il ricorso è stato notificato in data 7 marzo 2017, entro il termine
di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Pur in difetto di
produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato

5

()(

di

del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire

ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066). Resta però la mancanza della sentenza in copia autentica la
quale costituisce pertanto

causa di improcedibilità ai sensi della

norma indicata.
La memoria non introduce profili ulteriori rispetto a quanto
valutato con quanto precede.
E’ appena il caso di aggiungere che si prospetta la non correttezza

della qualificazione in termini di fatto illecito (art. 2050 cod. civ.)
perché in relazione all’epoca dell’illecito mancava il requisito
dell’altruità della cosa (e verrebbero piuttosto in rilievo i rimedi
all’interno della vicenda circolatoria del bene), mentre estraneo alla
ratio decidendi appare il secondo motivo (il giudice non ha fatto
applicazione della disciplina ambientale ma dell’art. 2050).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

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al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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