Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18232 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TOSCANA MONILIA SRL in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C, presso lo

studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MELANI GRAVERINI PIERO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Arezzo) in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 26.9.06, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enzo Giardiello (per delega avv.

Piero Melani Graverini) che ha chiesto la rimessione del ricorso alla

pubblica udienza e la riunione al ricorso n. 1305/09.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

OSSERVA

1. La Toscana Monilia s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap relativo all’anno di imposta 2001, la C.T.R. rigettava l’appello della contribuente e, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente riducendo i maggiori importi accertati) ed affermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, affermando che nella specie non sarebbero emersi elementi o indizi gravi precisi e concordanti tali da far ritenere esistenti ricavi superiori a quelli dichiarati), presenta diversi profili di inammissibilità, dovendo innanzitutto rilevarsi l’inadeguatezza dei quesiti di diritto che concludono il motivo, i quali si presentano generici, non completamente in sintonia con l’esposizione del motivo e privi delle specificazioni necessarie a consentire di cogliere la concreta rilevanza della risposta ad essi ai fini della decisione della controversia.

In particolare, il primo dei quesiti in discussione (col quale si chiede a questa Corte se, nella utilizzazione dei parametri previsti per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e dei volumi di affari, si debba ritenere imprescindibile che dalle indagini preliminari svolte dall’amministrazione emergano differenze sostanziali tra i dati raccolti e quelli dichiarati dal contribuente) presuppone che sia stato accertato (cosa che dalla sentenza impugnata non risulta) che nella specie tali differenze sostanziali non sussistono.

Il secondo dei quesiti che conclude il motivo in esame (col quale si chiede se ai parametri possa essere attribuito valore di indizi idonei a generare presunzioni di maggior reddito soltanto in presenza di altri elementi che l’amministrazione abbia acquisito, non potendo un accertamento basarsi sulla semplice applicazione dei parametri) risulta privo delle precisazioni idonee a consentire una utile risposta, mancando in particolare (non solo nel quesito) ogni riferimento in ordine alla attivazione o meno nella specie del contraddittorio anteriormente alla emissione dell’avviso.

E’ in proposito da rilevare che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente – pena la nullità dell’accertamento- con il contribuente, potendo tuttavia l’Ufficio motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, ove dia conto di non aver potuto costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante rituale invito (v. SU n. 26635 del 2009).

Anche il secondo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, si sostiene che i giudici d’appello, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, avevano ritenuto di poter ravvisare, senza in alcun modo motivare in proposito, nelle percentuali di ricarico, negli studi di settore e negli indici di bilancio i presupposti legittimanti l’accertamento induttivo ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, mentre tali presupposti erano nella specie inesistenti) presenta diversi profili di inammissibilità. Premesso che non risulta perfetta corrispondenza tra l’esposizione del motivo e l’illustrazione ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. e che tale circostanza, unitamente alla generica esposizione del motivo nel suo complesso, può indurre ad una lettura non univoca della censura, occorre precisare che, ove con detta censura si intenda contestare l’astratta possibilità di fondare sulle percentuali di ricarico, gli studi di settore e gli indici di bilancio i presupposti legittimanti un accertamento induttivo ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, il vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, riguardando nella specie la motivazione in diritto e non l’accertamento in fatto, sarebbe inammissibile.

Ove invece si censuri l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello, per aver essi immotivatamente ritenuto nella specie sussistenti i suddetti presupposti dell’accertamento induttivo, la censura risulta inammissibilmente generica, non essendo specificamente individuati quali fatti in particolare assunti dai giudici d’appello come presupposti dell’accertamento induttivo fossero in realtà inesistenti nè da quali elementi acquisiti agli atti del giudizio risulterebbe l’inesistenza di essi; nei suddetti termini, la censura sarebbe in ogni caso priva di autosufficienza e non supportata dalla specifica indicazione e dal deposito degli atti e documenti su cui essa si fonda, come previsto (rispettivamente a pena di inammissibilità e di improcedibilità) dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, così come interpretati dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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