Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18232 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25455-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato CASAVOLA FRANCESCO

CAROLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLI 29, presso

l’AVVOCATURA DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO

ESTER ADA, MARITATO LELIO, DE ROSE ENIANUELE;

– resistente –

contro

N.A.R.;

– intimata

avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 1319/2017 ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato non dovuti gli importi di cui alle cartelle ivi indicate già notificate a mezzo posta ad N.A.R. per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo ed oggetto di successive intimazioni di pagamento opposte dalla debitrice. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo. N.A.R. è rimasta intimata.

Alla parte ricorrente è stata effettuata una prima notifica in data 22.2.2019 priva della proposta del giudice relatore; mentre la seconda notifica spedita il 4.3.2019 deve ritenersi nulla perchè non rispetta il termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c. il quale stabilisce che il decreto con cui viene fissata l’adunanza – contenente la proposta del giudice relatore circa la inammissibilità, la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza del ricorso – è notificato agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza (nel caso di specie fissata per il 20 marzo 2019).

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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