Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18231 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18231 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19478-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, lin persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO DI
MURO LECCESE, in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrenti contro
FERRAMOSCA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,

1

Data pubblicazione: 29/07/2013

R.G. n. 19478/11
Ud. 13.5.13
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica c. Ferramosca

rappresentato e difeso dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO giusta procura a margine

contron’corrente

avverso la sentenza n. 2085/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
9/07/2010, depositata il 14/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1.1. — Con sentenza depositata il 14.7.10 la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza
13.5.08 del Tribunale della stessa sede, riconosceva in favore di Gianfranco Ferramosca —
dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) — inquadrato nel
nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore generale dei servizi generali e amministrativi
(DSGA), il diritto a vedersi determinare la retribuzione all’interno di detto profilo sulla base
dell’anzianità maturata alla data del 24.7.03, comprensiva dei servizi pre-ruolo e di quelli prestati
in qualifica inferiore e, per l’effetto, condannava il MIUR a pagare al Ferramosca medesimo le
differenze retributive tra quanto come sopra dovuto e quanto corrisposto, sempre a decorrere dal
24.7.03, oltre accessori e spese.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi ad un unico motivo con cui
lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del 4.8.95,
degli artt. 34 e 48 CCNL stesso comparto del 26.5.99 e dell’art. 142 CCNL stesso comparto del
24.7.03.
2.1. – Resiste con controricorso parte intimata.
3. — Il ricorso appare manifestamente fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di
questa S. C. — da cui non vi è ragione di discostarsi – secondo la quale “la specifica norma di cui
2

del controricorso;

R.G. n. 19478/11
Ud. 13.5.13
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica c. Ferramosca

all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA

prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che
operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia
configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile
sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. Cass.
23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass.
1°.3.2010 n. 4885).
4— Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo. Conseguentemente,
il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Ex art. 384 co. 2° c.p.c., non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, decidendo nel merito questa S.C. rigetta la domanda di cui al ricorso
introduttivo di lite. L’essersi consolidata la giurisprudenza dopo la proposizione della domanda
consiglia di compensare fra le parti le spese dei gradi di merito e di porre a carico della
soccombente parte privata le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al
ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte privata alle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.13.

inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di

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