Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18231 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7387 – 2016 R.G. proposto da:

R.A. – c.f. (OMISSIS) – P.M.A. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Pasquale Caso ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via di Pietralata, n. 320, presso lo

studio dell’avvocato Gigliola Mazza Ricci.

– ricorrenti –

contro

ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ente

di diritto pubblico – c.f. (OMISSIS) / p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Civitavecchia, n. 7, presso lo studio

dell’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 828 dei 13.1/5.2.2015 della corte d’appello di

Roma;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 2236/2013 il tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta dall’ “Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare” nei confronti di R.A. e P.M.A. e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio – avente ad oggetto un terreno in territorio del comune di Lucera – che le parti avevano siglato in data 12.7.1989 e condannava i medesimi R.A. e P.M.A. al rilascio del fondo.

R.A. e P.M.A. interponevano appello.

Resisteva l'”Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare”; eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame siccome tardivamente proposto.

Con sentenza n. 828 dei 13.1/5.2.2015 la corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello.

La corte di merito evidenziava che la statuizione di prime cure era stata pubblicata l’1.2.2013 ed il gravame era stato spedito per la notifica in data 28.12014, allorchè, pur considerato il periodo di sospensione feriale, era ampiamente decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso R.A. e P.M.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con vittoria di spese.

L'”Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e della L. n. 742 del 1969 in tema di sospensione feriale dei termini.

Deducono che “la sentenza di primo grado è stata pubblicata l’11 febbraio 2013; (…) l’atto di citazione in appello è stato spedito per la notifica l’ultimo giorno utile, ovvero (…) il 28 marzo 2014” (così ricorso, pag. 2).

Il ricorso è destituito di fondamento.

Invero l’esame degli atti (allorchè vengano denunciati errores in procedendo – è il caso di specie – la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali: cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1221) consente di riscontrare univocamente che, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la statuizione di prime cure è stata pubblicata, merce deposito in cancelleria, in data 1.2.2013 (primo febbraio 2013) e non già in data 11.2.2013.

Di conseguenza, alla stregua del dettato dell’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, l’atto d’appello, siccome spedito per la notifica in data 28.3.2014, è stato indiscutibilmente proposto tardivamente, ben oltre l’ultimo giorno utile.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è datato 6.3.2016.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, R.A. e P.M.A., a rimborsare al controricorrente, l'”Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti R.A. e P.M.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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