Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18231 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 05/09/2011), n.18231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.N., elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giunio Massa per procura

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Genova del 13 marzo 2008

nel procedimento n. 19/2008 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.G.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 13 marzo 2008, con il quale la Corte di appello di Genova ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 16,000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo penale promosso a sua carico davanti al Tribunale di Lucca e protrattosi per dodici anni e otto mesi dal 24 gennaio 1995 al 16 settembre 2007;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Genova ha accolto la domanda nella misura di Euro 16.000,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale nella misura di Euro 2.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole, avendo accertato una durata del processo superiore di otto anni a quella ragionevole, determinata in quattro anni;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– l’erronea determinazione in quattro anni, anzichè in tre, della durata ragionevole del giudizio di cui trattasi (primo e secondo motivo);

– il mancato computo nella durata del giudizio della frazione di otto mesi (terzo motivo);

– la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore alla tariffa professionale di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127 e alla nota spese depositata;

4. i primi tre motivi, unitariamente considerati, appaiono inammissibili per carenza d’interesse al ricorso, in quanto l’indennizzo liquidato dalla Corte d’appello di Genova nella misura di 2.000,00 Euro per anno di durata non ragionevole, per l’importo complessivo di Euro 16.000,00 è comunque superiore all’importo che,in sede di giudizio rescissorio conseguente all’eventuale annullamento del decreto impugnato, si dovrebbe liquidare in base ai parametri applicati da questa Corte (750,00 Euro ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole, ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo) nella misura complessiva di Euro 8.920,00, anche determinando la durata ragionevole in tre anni e conteggiando nella durata del giudizio la frazione di otto mesi, come richiesto dal ricorrente;

4.1. il quarto appare manifestamente fondato, in quanto le spese processuali sono state liquidate secondo la tariffa prevista per i procedimenti speciali e non in base alla tariffa relativa al giudizio contenzioso (Cass. 2008/25352);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, i primi tre motivi devono essere rigettati, mentre merita accoglimento il quarto motivo con conseguente annullamento del decreto in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352);

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito – vanno poste a carico del Ministero soccombente.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi e accoglie il quarto. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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