Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18231 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.M.L. in proprio e quale unica erede del marito S.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 109,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAZZEI ANTONINO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 6.2.08, depositata il

15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.A. e O.M.L. (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef e Ilor 1996, la C.T.R. Sicilia, dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’avviso opposto.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione dell’art. 329 c.p.c., la ricorrente rileva che nella sentenza di primo grado si dava atto dell’ammissione, da parte dei contribuenti, della correttezza del recupero a tassazione dei maggiori ricavi non registrati derivanti dalle fatture n. (OMISSIS) e che tale punto non era stato oggetto di censura in appello, con conseguente erroneità del disposto annullamento dell’avviso da parte dei giudici d’appello, atteso che esso non poteva riguardare anche il rilievo concernente l’omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle fatture suddette, sul quale si era formato giudicato interno per acquiescenza) è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata, dallo stesso ricorso e dal controricorso risulta che l’avviso opposto constava di più voci concernenti sia il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati che il mancato riconoscimento di costi e che su ciascuna di esse si è formato il giudicato (per inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia nonchè per mancata impugnazione in questa sede), con la conseguenza che, per quanto riguarda le componenti positive del reddito, risultano da considerare esclusivamente i ricavi concernenti le fatture (OMISSIS), ma risultano anche da considerare (in quanto ritenuti deducibili) i costi (relativi al pagamento dei dipendenti e agli interessi passivi) erroneamente non dedotti nell’avviso opposto:

la formazione del giudicato sulla esistenza di ricavi non dichiarati non comporta pertanto tout court (in presenza del giudicato formatosi altresì sull’esistenza di costi deducibili) la necessaria sopravvivenza dell’accertamento in relazione ai ricavi suddetti, avendo detto accertamento ad oggetto il “reddito imponibile”, alla cui formazione contribuiscono sia le componenti positive che quelle negative.

Ne consegue che il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, conclude il motivo in esame (col quale si chiede a questa Corte di accertare se la C.T.R. ha violato l’art. 329 c.p.c., “laddove ha annullato l’intero avviso di accertamento … senza ritenere formatosi il giudicato interno in relazione alle somme recuperate … per omessa fatturazione e non contestate con l’atto d’appello del contribuente”) è inidoneo a consentire una risposta utile alla definizione della controversia e contiene un’affermazione inesatta, posto che non risulta che i giudici d’appello abbiano escluso la formazione del giudicato interno sulle somme recuperate in relazione alle fatture (OMISSIS), e che in ogni caso l’annullamento dell’intero avviso (conseguendo anche al giudicato formatosi sulla deducibilità di costi in esso recuperati e sul mancato riconoscimento del recupero di altre componenti attive) non comporta necessariamente il mancato riconoscimento del giudicato sull’esistenza di ricavi non dichiarati.

Peraltro, ribadito che l’accertamento (ancorchè giurisdizionale e definitivo) dell’esistenza di ricavi non dichiarati non significa di per sè che essi possano sic et simpliciter costituire reddito imponibile in una situazione di accertamento giurisdizionale (altrettanto definitivo) della deducibilità di costi erroneamente recuperati, la ricorrente aveva l’onere di evidenziare il proprio interesse all’impugnazione proposta (v. tra le altre, sia pure con riferimento a giudizio di espropriazione, cass. n. 19510 del 2005).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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