Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12455/2010 proposto da:

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

TOURISTEN VEREIN ORTSGRUPPE KAPFENBERG ASSOCIAZIONE TURISTICA

KAPFENBERG;

– intimato –

Nonchè da:

TOURISTEN VEREIN ORTSGRUPPE KAPFENBERG ASSOCIAZIONE TURISTICA

KAPFENBERG in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 43, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ALBERTO PAGNOSCIN, ARTURO LUCCHETTA giusta delega in

calce;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2009 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BUTTUS per delega dell’Avvocato

NUSSI che insiste per l’accoglimento dei motivi del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAGNOSCIN che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del 1 motivo, accoglimento del 2 motivo del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di una serie di avvisi d’accertamento e liquidazione emessi dal comune di Lignano Sabbiadoro, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per le annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 relativamente ad immobili di proprietà dell’associazione contribuente, per omessa presentazione della dichiarazione ICI, nonchè per il mancato parziale versamento dell’imposta. La contribuente si difendeva sostenendo di aver correttamente versato VICI per gli anni accertati sulla base dei valori storici e del valore venale degli immobili, non essendo mai venuta a conoscenza della diversa rendita catastale attribuita.

La ctp accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, mentre la CTR rigettava l’appello principale dell’associazione, ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale dell’ufficio.

Avverso la sentenza della CTR, il comune di Lignano Sabbiadoro ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo (corredato da memoria), mentre la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, e art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto che siccome la dichiarazione ICI è una, l’omissione della sua presentazione debba essere sanzionata una sola volta.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto, in passato, occasione di pronunciarsi in un caso di omessa denuncia ripetutasi in più anni, in tema di Tarsu, avendo modo di ritenere “(…) l’illogicità dell’argomentazione secondo la quale l’omissione dell’obbligo di denuncia dell’anno iniziale della Tarsu escluderebbe l’illegittimità delle omissioni relative agli anni successivi. Infatti, essa applica ai comportamenti omissivi uno schema di connessione che può riguardare soltanto i comportamenti attivi” (Cass. 19379/2003), ovvero in tema di omessa denuncia d’immobile a fini ICI “(…) Anche se va disattesa, in proposito, l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale la sanzione per omessa denuncia di immobile a fini ICI riguarderebbe soltanto il primo anno d’imposta, perchè il dato normativo contrasta con tale ipotesi (…)” (Cass. n. 11168/2005). Infatti, anche se il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, prevede che “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”, (cd. dichiarazione ad efficacia ultrannuale), è evidente che ciò non possa che valere in caso di adempimento dell’obbligo ed alle condizioni normativamente stabilite, mentre il comportamento omissivo deve essere necessariamente sanzionato per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto ai sensi dell’art. 10, comma 1, “A ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione” che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo; infatti, secondo la rado legis solo se l’obbligo di presentare la dichiarazione è assolto, in relazione all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, il contribuente potrà ritenersi adempiente anche per gli anni successivi. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo, posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'”inizio” del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992”), ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello stesso decreto (Cass. n. 932/2009, 8849/2010). Tuttavia, in tema di violazioni della stessa indole, che vengono commesse in periodi d’imposta diversi, è orientamento costante di questa Corte che si debba applicare la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, (Cass. n. 26077/2015): nel caso di specie, pertanto, la CTR, in applicazione del suddetto principio, dovrà provvedere al cumulo giuridico.

Con i tre motivi di controricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il controricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e precisamente del R.D. n. 652 del 1939, art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 10, 11 e 14, L. n. 342 del 2000, art. 74, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32, 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il vizio di motivazione insufficiente, sul medesimo profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le censure relative al mancato rispetto della normativa sulla conoscenza legale delle intervenute modificazioni delle rendite catastali, e avrebbero ammesso la produzione documentale del comune, sull’adempimento dell’obbligo pubblicitario, in violazione degli articoli di cui alla rubrica, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 (in particolare l’art. 32), oltre che avrebbero applicato sanzioni e interessi in violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2.

L’articolato motivo di censura è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61, del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. 3661/15, ord. n. 22776/15). Nel caso di specie, pertanto, i giudici d’appello hanno correttamente posto a base della loro decisione, la produzione documentale tardivamente prodotta in primo grado dal comune, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e da tale documentazione si evince il corretto adempimento pubblicitario, da parte del medesimo comune, in tema di pubblicazione della rendita catastale concernente la contribuente, con l’affissione presso l’Albo all’uopo previsto. In ogni caso, non risulta documentato, che l’associazione abbia sollevato tale specifica eccezione nei precedenti gradi di merito.

D’altra parte, le rendite risultano, nel caso di specie, “messe in atti” entro il 31.12.1999, ma alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, non risultavano ancora recepite in atti impositivi dell’ente locale, quindi, la disciplina fa applicazione del 3 comma dell’art. 74, dove la notifica dell’atto impositivo vale anche come notifica della rendita, mentre non è prevista alcuna esenzione da sanzioni e interessi. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all’accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all’istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all’emissione degli avvisi di accertamento e rettifica, poichè in tal caso è inapplicabile la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, il quale esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell’introdurre l’ICI, ha fissato per i contribuenti, negli artt. 5 e 10, l’obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l’imposta calcolandone correttamente l’importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell’iscrizione in catasto e dell’ammontare dell’eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali (Cass. n. 24677/11).

Va, conseguentemente accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, e la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinchè, determini, in virtù della continuazione, il cumulo giuridico delle sanzioni concernenti la plurima omissione della dichiarazione ICI.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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