Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18230 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 6196-2017 proposto da:
SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE p.i.03989900828, in
persona del legale rappresentante pro tempore e Commissario
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI n.51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA PAVONE;
– ricorrente contro

TONIASELLO

SANTA,

PULVIRENTI

GRAZIELLA,

PULVIRENTI SALVATORE, in proprio e nella qualità di eredi del
relativo coniuge e genitore PULVIRENTI SANTO elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.18,
presso l’avvocato GRAZIELLA PULVIRENTI, Studio MERUSI-•

Data pubblicazione: 11/07/2018

TOSCANO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
SPADARO;

– controricorrenti contro

ZAPPALA’ AMELIA ANNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1858/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 06196 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

AGRICOLA PIANOTTA S.R.L., DI MARCO GIOVANNI,

Rilevato che:
Santa Tomasello, Salvatore Pulvirenti e Graziella Pulvirenti
proposero innanzi al Tribunale di Catania opposizione nella qualità di
terzi acquirenti del bene pignorato avverso l’esecuzione forzata
intrapresa da Sicilcassa s.p.a. i deducendo fra l’altro che in altra

credito draveniente da mutuo fondiario il compendio pignorato era
stato stimato dall’esperto per un importo tre volte superiore al credito
per cui Sicilcassa procedeva. Il Tribunale adito rigettò la domanda.
Avverso detta sentenza proposero appello gli opponenti. Con
sentenza di data 9 dicembre 2016 la Corte d’appello di Catania, in
accoglimento dell’appello, accolse l’opposizione all’esecuzione.
Osservò la corte territoriale che in base all’esecuzione del progetto di
distribuzione nell’altra procedura esecutiva/ Sicilcassa aveva percepito
la somma di Euro 1.092.971,84 e che destituita di fondamento era
l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Sicilcassa avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato
l’esecutività del suddetto piano di riparto disattendendo la domanda
di assegnazione per il maggior importo di Euro 1.673.038,58. Precisò
in particolare che l’art. 2855, secondo e terzo comma, -yi trova
applicazione anche all’espropriazione immobiliare sulla base di credito
per mutuo fondiario soggetto alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n.
646 e successive modifiche, come riconosciuto da Cass. 29 aprile
2015, n. 8698, e che pertanto ricorreva l’inesistenza del diritto a
procedere esecutivamente per intervenuto integrale soddisfacimento
del credito ipotecario.
Ha proposto ricorso per cassazione Sicilcassa s.p.a. in liquidazione
coatta amministrativa sulla base di tre motivi e resiste con
controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di
improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della

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procedura esecutiva avviata da tempo sulla base del medesimo

Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E’ stata presentata

memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 295 e 504
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc.

all’art. 504 cod. proc. civ. che trova applicazione solo nel caso di
processo espropriativo con una pluralità di beni, che l’opposizione agli
atti esecutivi relativa all’applicabilità dell’art. 2855 cod. civ., ancora
pendente innanzi al Tribunale, era pregiudiziale rispetto
all’opposizione all’esecuzione proposta / sicché la Corte d’appello
avrebbe dovuto sospendere il giudizio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 39 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudizio definito con la sentenza
impugnata e quello ancora pendente per l’opposizione agli atti
esecutivi sono in rapporto di continenza/litispendenza.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2855 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che, come affermato da Cass. 5
maggio 2009, n. 10297, all’espropriazione immobiliare fondata su
credito fondiario cui è applicabile il r.d. 16 luglio 1905, n. 646 non si
)
/
applica la disciplina generale dettata dall’art. 2855.
Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha affermato che la
sentenza impugnata è stata notificata in data 28 dicembre 2016, ma
ha omesso di depositare unitamente al ricorso la relativa relazione di
notificazione, secondo quanto prescritto a pena di improcedibilità
dall’art. 369 cod. proc. civ. (né risulta nell’elenco dei documenti
prodotti con il ricorso la relazione di notificazione della sentenza).
La previsione – di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod.
proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il

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civ.. Osserva la ricorrente, premessa l’inconferenza del richiamo

termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione
– a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della

volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto
con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia
autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso
per cassazione dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile (Cass. 11
maggio 2010, n. 11376). Né la relazione di notificazione risulta
prodotta dalla parte controricorrente (cfr. Cass sez. U. 2 maggio
2017, n. 10648; non può farsi riferimento neanche al fascicolo
d’ufficio perché non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che
nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica,
trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che
interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).
Peraltro la sentenza è stata depositata in data 9 dicembre 2016
ed il ricorso è stato notificato in data 27 febbraio 2017, oltre il
termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può
pertanto attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto
di produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura

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tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una

comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).

depositato la relata di notificazione in forma telematica con relativa
attestazione di conformità. Trattasi di deposito tardivo.

Come

affermato da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi

venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano
state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali,
corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e
qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state
depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il
ricorso è improcedibile». L’art. 372 cod. proc. civ. non consente la
produzione di documenti relativi alla procedibilità del ricorso. \”try’
s.„k
\I,CA.-u•kk
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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Successivamente alla proposta del relatore parte ricorrente ha

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
si dente
D

F sca

articolo 13.

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