Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.A. – Impresa Individuale – in persona del titolare e

legale rappresentante, elettivamente – domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLI CARLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 9.2.07, depositata il 06/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

OSSERVA

1. N.A. – titolare, all’epoca dei fatti di causa, di impresa individuale – propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Iva, Irpef e Irap per il 1998, la C.T.R. Liguria confermava la sentenza di primo grado (che aveva ridimensionato i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio) rilevando che la suddetta sentenza doveva ritenersi congruamente motivata e che l’appellante non aveva addotto ragioni diverse da quelle prospettate in primo grado e rimaste sfornite di prova circa la sussistenza di un’attività ridotta (a causa di malattia invalidante) all’epoca di cui all’accertamento.

2. Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce motivazione omessa e solo apparente o in ogni caso errata e contraddittoria) risulta manifestamente fondato.

Nella specie i giudici d’appello hanno motivato la propria decisione limitandosi ad affermare che la motivazione dei primi giudici era congrua ed esauriente e che in appello il contribuente non aveva fornito ragioni diverse da quelle prospettate in primo grado. In tali termini la sentenza deve ritenersi sorretta da motivazione soltanto apparente, alla stregua della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’apparenza della motivazione (parificabile alla totale mancanza di essa) si verifica nelle ipotesi in cui il giudice di merito pretermetta del tutto l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo della ragioni che sono state poste a fondamento della decisione (v. tra molte altre cass. n. 2067 del 1998).

E’ peraltro appena il caso di rilevare che l’assoluta genericità delle ragioni poste a sostegno della sentenza impugnata è aggravata dal fatto che la suddetta sentenza consta soltanto della parte relativa ai “Motivi della decisione” e non risulta preceduta dalla “concisa esposizione dello svolgimento del processo” nè da alcun inquadramento della questione dibattuta (al punto che dalla sentenza non è nemmeno evincibile che nella specie, come affermato in ricorso, si controverte in tema di applicazione dei parametri) e pertanto le scarne e generiche affermazioni della motivazione non possono neppure essere integrate e interpretate alla luce delle informazioni contenute nella cd. narrazione in fatto.

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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