Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 05/07/2019), n.18230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28325-2017 proposto da:

CARENA SPA IMPRESA DI COSTRUZIONI, in proprio e quale CAPOGRUPPO

dell’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA di IMPRESE tra CARENA SPA IMPRESA di

COSTRUZIONI ed ORSI IMPIANTI SPA, in persona del Presidente ed

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 154, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO

LUIGI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORETTI

AUGUSTO;

– ricorrente –

COMUNE DI LECCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso il Dott.

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FANTIGROSSI

UMBERTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna già

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la

Liguria), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4241/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Carena S.p.A. Impresa di Costruzioni, in proprio e quale

capogruppo dell’Ati tra essa e Orsi Impianti S.p.A., propone ricorso per due mezzi, nei confronti del Comune di Lecco e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contro la sentenza del 9 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto gli appelli dell’originaria attrice, odierna ricorrente, nonchè del Ministero, avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato le amministrazioni convenute al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 536.258,75, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per opere non contabilizzate, nel quadro dell’esecuzione di un contratto di appalto, regolando le spese di lite.

2. – Il Comune di Lecco ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, l’uno, condizionato, per un mezzo, illustrato da memoria, l’altro parimenti per un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. -Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto) generiche e quindi inammissibili le censure mosse alla sentenza di primo grado appellata in relazione ad una errata e omessa valutazione delle difese di Carena S.p.A. e degli elementi probatori inerenti le opere oggetto di causa come emerse dalla Liti espletata.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto infondate le censure mosse alla sentenza di primo grado appellata in relazione ad una errata o omessa valutazione delle difese di Carena S.p.A. e degli elementi probatori inerenti le opere oggetto di causa come emersi dalla CTU espletata.

4. Il ricorso incidentale del Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 19 e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ripercorsa la motivazione adottata dalla Corte d’appello di Milano nel rigettare l’appello incidentale dell’amministrazione in ordine alla reiezione, da parte del primo giudice, dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa spiegata, sull’assunto che il Ministero avesse operato per conto dell’ente locale, il ricorrente incidentale assume di aver operato unicamente in funzione di stazione appaltante su incarico del Comune di Lecco conferito con nota del 10 settembre 2004, la quale rendeva manifesta la volontà di limitare le funzioni di stazione appaltante alla sola fase pubblicistica della vicenda contrattuale, di guisa che non si comprendeva come la Corte d’appello avesse potuto fondatamente ritenere legittimato passivo il Ministero erroneamente convenuto dando rilevanza alla “concreta condotta tenuta in corso d’opera dagli enti pubblici, cioè Corone di cui Ministero infrastrutture e trasporti”.

5. – Il ricorso incidentale condizionato del Comune di Lecco denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1411 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa motivazione, censurando la sentenza impugnata laddove aveva espresso una valutazione negative sulla domanda di estromissione, avendo affiancato in veste di committente il Provveditorato.

RITENUTO:

Che:

Il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per il rinvio della

causa alla pubblica udienza, ex art. 380-bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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