Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18230 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 35928/2018 r.g. proposto da:

S.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data

23.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da S.B., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS), nella regione dell’URR (Gambia orientale) e di aver vissuto a Kombo; ii) di essere stato costretto a fuggire dal Gambia per ragioni sanitarie.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perchè non ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale, riguardando la ragione della migrazione motivazioni sanitarie collegate a patologie da ritenersi non gravi; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non sussistevano ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva collegate alle denunciate patologie (che dovevano ritenersi non gravi) e perchè la pur allegata condizione di integrazione sociale del richiedente in Italia non rappresentava circostanza di per sè sufficiente a fondare la legittimità della domanda di protezione internazionale.

2. Il decreto, pubblicato il 23.20.2018, è stato impugnato da S.B. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. 46/2007, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè difetto di motivazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

4. Ritiene il Collegio che, in riferimento alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di censura, risulta opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di altre cause, prossimamente fissate nel mese di settembre in pubblica udienza, ove deve essere affrontata analoga questione in conseguenza di diverse ordinanze di rimessione alla discussione in p.u. disposte da questa Prima Sezione.

PQM

dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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