Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1823 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19804-2019 proposto da:

SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JU. SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO ERNESTO TRAGNO;

– ricorrente –

contro

GE. SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI,

33, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DI IENNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato IGNAZIO DE MAURO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 625/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto dalla Ju. s.p.a. quale procuratore della Siena NPL 2018 s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 625/19, depositata il 18 marzo 2019, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (dante causa della Siena NPL 2018) avverso la sentenza n. 1885/15 con cui il Tribunale di Catania ha accolto l’opposizione proposta dalla Ge. s.r.l. (debitore ceduta nell’operazione di anticipo fatture e cessione di credito effettuata dalla (OMISSIS) s.n.c., poi fallita, in favore del suddetto istituto di credito) avverso il decreto ingiuntivo n. 211/12 emesso dello stesso tribunale, su istanza della MPS Gestione Crediti, per il pagamento della somma di Euro 85.000,00;

– che, in particolare, la Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui il pagamento effettuato dalla Ge. s.r.l. in favore del cedente del credito (OMISSIS) s.n.c. aveva avuto effetto liberatorio, atteso che la banca aveva notificato la cessione del credito al debitore ceduto successivamente all’intervenuto pagamento da parte di quest’ultimo a favore del cedente;

– che la Ge. s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione, si è costituita in giudizio con controricorso, mentre il fallimento (OMISSIS) s.n.c. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

che la controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

– che con un unico motivo la Banca ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione nonchè l’erronea valutazione dei fatti, allegando di avere, in realtà, notificato la cessione del credito alla Ge. s.r.l., a mezzo di raccomandata, in data 25 aprile 2008 e quindi antecedentemente rispetto all’intervenuto pagamento da parte del debitore ceduto a favore del cedente, come emergente dall’avviso di ricevimento il cui ingresso nel giudizio non era stato contestato dallo stesso debitore;

– che il motivo è manifestamente infondato e comunque inammissibile per genericità;

– che, infatti, non solo la Corte d’Appello non ha affatto omesso l’esame delle circostanze relative all’avviso di ricevimento indicato dalla ricorrente, ma è stata quest’ultima a non confrontarsi minimamente con le precise argomentazioni del giudice di merito, che ha evidenziato che dell’asserita comunicazione avvenuta con raccomandata del 25 aprile 2008 non vi era traccia agli atti del giudizio, nè poteva tenersi conto dell’avviso di ricevimento inserito nel fascicolo di parte allegato dalla banca al ricorso monitorio, posto che detto atto non risultava indicato nell’indice dei documenti del fascicolo depositato in cancelleria (e vistato dal cancelliere), nè era stato inserito tra la documentazione ritualmente prodotta dalla banca nel corso del giudizio di primo grado;

– che, peraltro, in ogni caso, la Corte d’Appello ha rilevato che dal solo avviso di ricevimento non era comunque possibile evincere il contenuto della comunicazione effettuata;

– che la ricorrente ha completamente ignorato tali precisi rilievi del giudice di merito, limitandosi a dedurre assertivamente ed in modo generico che l’ingresso nel giudizio del predetto avviso di ricevimento non era stato contestato dall’odierna controricorrente, non indicando neppure gli atti difensivi da cui si potesse evincere tale non contestazione;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite, che liquida in Euro 3.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile. il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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