Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1823 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18925-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 197/B, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANO

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARENGHI RAFFAELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10769/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Salerno, che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente L.C.A.T. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011, per un maggior reddito accertato nei suoi confronti, quale socia al 33,33% della s.r.l. “P.M. GESTIONI”, società a ristretta base partecipativa, costituita da soli tre soci, nei cui confronti erano stati ipotizzati per il 2011 ricavi d’impresa non contabilizzati per Euro 432.658,00.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi:

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 198, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che, con il secondo motivo, l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 102,295 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, con il terzo motivo, l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che l’intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria, con la quale, dato atto dell’intervenuta definizione della lite pendente D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 2-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 e dell’intervenuto pagamento della prima rata, ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA