Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18229 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 05/09/2011), n.18229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Mercato

Saraceno 54, presso Massaro Raimondo rappresentata e difesa dall’avv.

Falco Pompeo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 18 novembre

2009, nella causa iscritta al n. 53377/07 V.G.:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò:

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso

chiedendo i rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 18 novembre 2009, con il quale la Corte di appello di Roma. in sede di giudizio di rinvio in seguito ad annullamento di precedente decreto della stessa Corte da parte della Corte di cassazione, ha condannalo il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.000.00 a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso davanti al Pretore di Airola il 29 ottobre 1989 e cancellato dal ruolo il 4 gennaio 2001. oltre al rimborso delle spese di lite. 11 Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la F. si duole che la Corte di merito abbia omesso di liquidare le spese del giudizio della Corte di appello di Roma 7411/01 V.G., definito con decreto annullato con rinvio, e quelle de giudizio di cassazione n. 14396/04 R.G., che detto decreto aveva annullato con rinvio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avendo la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle spese processuali relative al precedente giudizio davanti alla Corte di appello e a quelle dovute per il primo giudizio di cassazione.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di tatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero della Giustizia. in base al principio della soccombenza, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del precedente giudizio di merito, del primo giudizio di cassazione, del secondo giudizio di merito, in sede di rinvio, e del presente giudizio di cassazione, spese tutte liquidate come in dispositivo, con distrazione delle spese dei due giudizi di merito in lavore dei procuratori della ricorrente, avvocati Angelo e Pompeo Falco, dichiaratisi anlistatari, e delle spese dei due giudizi di cassazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Pompeo Falco, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del doppio giudizio di merito, che si liquidano, per ciascun giudizio, in Euro 1.140.00, di cui Euro 600.00 per competenze ed Euro 50 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, avvocati Angelo e Pompeo Falco, dichiaratisi antistatari, e di quelle di entrambi i giudizi di cassazione, che si liquidano – per ciascun giudizio, in Euro 965.00, di cui Euro 865.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Pompeo Falco, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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